Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, avranno tempo fino al 16 gennaio 2024 per versare la seconda rata degli acconti d’imposta dovuti in base al modello redditi 2023 (solo acconti, non contributi), secondo l’intervento del Governo attuato con il Decreto-legge 18/10/2023 n. 145, articolo 4, di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2024.
Gli stessi soggetti, in alternativa, potranno optare per il versamento di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
In tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex art. 20 c. 2 del D. Lgs. 241/97 e art. 5 c. 1 del D.M. 21 maggio 2009).
La misura sarebbe temporanea, applicabile cioè per il solo periodo d’imposta 2023.
Restano esclusi dalla proroga:
- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
- le persone fisiche non titolari di partita IVA (dovrebbero rientrarvi anche i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali);
- coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto, perché non erano tenuti in quanto di ammontare non superiore a 103 euro. Per questi ultimi l’esclusione sarebbe motivata dall’esiguità degli importi coinvolti (206 euro per i soggetti ISA e 257 euro per i soggetti estranei agli ISA).
Dovrebbero rientrare nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto. Si tratta di tributi che vengono liquidati nel modello redditi:
- l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
- l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
- la cedolare secca sulle locazioni di immobili;
- l’IVIE;
- l’IVAFE;
- l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
- l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica.”
Per espressa previsione normativa, sono invece esclusi i Contributi previdenziali e quindi, ad esempio, i contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale.
Ovviamente anche i contributi dovuti alle singole Casse Previdenziali autonome non cambieranno le scadenze.
Non godono di alcun spostamento in avanti delle scadenze neppure i premi assicurativi INAIL.
Restano invariati gli altri aspetti della disciplina degli acconti d’imposta, per i quali continuano ad applicarsi le consuete disposizioni.