GLI ADEMPIMENTI NELLA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

La distribuzione dei dividendi è una fase cruciale per qualsiasi società. Rappresenta infatti il modo in cui gli utili prodotti vengono redistribuiti ai soci. Il dividendo è così assimilabile a uno dei corrispettivi del conferimento. L’art. 2247 c.c. testualmente prevede che il conferimento di beni e servizi nel patrimonio sociale è appunto finalizzato alla ripartizione degli utili.

Innanzitutto, gli amministratori, nell’assumere decisioni specifiche in tema di distribuzione dei dividendi, devono tener conto dei vincoli dettati alternativamente:

  • dalla legge,
  • dallo statuto,
  • dall’assemblea.

Si rammenta che il diritto agli utili sorge in capo a chi è socio al momento della delibera di distribuzione, dovendosi, invece, escludere in capo a quei soggetti che siano stati soci prima della deliberazione medesima, ma che a quel momento hanno perduto tale qualifica.

Con riguardo alla tassazione dei dividendi la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto per tutti i dividendi corrisposti alle persone fisiche, prodotti dal 1° gennaio 2018 la tassazione nella misura del 26% indipendentemente dalla natura della partecipazione (qualificata o non qualificata).

La distribuzione degli utili nelle società di capitali, e segnatamente nelle Srl, porta con sé una serie di adempimenti e formalità che devono essere obbligatoriamente osservati.

La decisione in tal senso da parte della compagine sociale può essere assunta già in sede di approvazione del bilancio d’esercizio, oppure in un momento successivo, deliberando i soci la distribuzione dell’utile d’esercizio precedentemente accantonato a riserva.

In ogni caso, il verbale di distribuzione dell’utile dell’esercizio o, comunque, dell’utile degli esercizi precedenti, deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni, presentando:

– il versamento dell’imposta di registro di 200 euro (art. 4, Tariffa, P.I, lett. d), n. 1, DPR 131/86; RM 174/2000) entro 20 giorni dalla data del verbale, tramite modello F24 con codice tributo 1550;

– due copie del verbale, con marche da bollo da 16 euro ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe scritte (il bollo può essere assolto anche con il modello F24 con codice tributo 1552 e si segnala che per alcuni uffici dell’Agenzia Entrate la marca da bollo deve avere data antecedente o uguale al verbale);

– il modello 69 compilato per la richiesta di registrazione.

Inoltre, sarà necessario riportare il verbale nel libro dei verbali dell’Assemblea (nel caso delle S.p.a.) o delle Decisioni dei soci (nel caso delle S.r.l.).

La liquidazione del dividendo da parte della società ai soci persone fisiche viene generalmente effettuata a mezzo bonifico, già al netto della ritenuta a titolo d’imposta da applicare nella misura del 26%. La società erogante deve poi procedere al versamento della ritenuta definitiva mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione. Nella delega di pagamento F24 deve essere indicato il codice tributo 1035 e l’ultimo mese del trimestre nel campo “mese di riferimento”.

Per i soci, la ritenuta del 26% a titolo definitivo semplifica ulteriormente la gestione fiscale, esentandoli dall’indicazione dei dividendi percepiti nella dichiarazione dei redditi, per contro però non crea “reddito” per scomputare eventuali deduzioni o detrazioni di imposta.