CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, è riconosciuto un credito d’imposta pari, dal periodo d’imposta 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, al 10% delle spese ammissibili. Per le attività di innovazione tecnologica e le attività di design e ideazione estetica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, è riconosciuto in misura pari al 5%.

L’articolo 23 co. 2-5 del DL 73/2022 e il DPCM 15.9.2023 hanno introdotto la possibilità di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo per poter dare certezza alle aziende in merito alla fruizione di questa agevolazione e proteggerle dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate, sia per i prossimi anni che per gli anni passati.

La certificazione può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo e viene rilasciata dai soggetti iscritti all’Albo dei certificatori. A partire dall’8.7.2024, i certificatori possono inviare una copia delle certificazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy per l’eventuale espletamento dell’attività di controllo, da cui dipende l’efficacia della certificazione. Se il Ministero non avvia i controlli entro 90 giorni dalla ricezione, la certificazione diventa vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria decorso tale termine, con la conseguenza che eventuali atti impositivi difformi da quanto in essa attestato sono nulli.

Nelle Linee guida per la corretta applicazione dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, pubblicate con DM 4.7.2024, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha fornito specifici chiarimenti circa gli elementi da valutare per verificare il rispetto congiunto dei cinque criteri indicati dal Manuale di Frascati affinché un’attività possa essere classificata come attività di ricerca e sviluppo (ossia i criteri di novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità e/o riproducibilità).
Inoltre, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha chiarito che i principi generali e i criteri del Manuale di Frascati si applicano anche al credito d’imposta ex art. 3 del DL 145/2013. Il Ministero ha, infatti, precisato che le definizioni normative interne delle attività elegibili al credito d’imposta sono mutuate da quelle comunitarie, che richiamano il Manuale di Frascati. È stata quindi confermata l’interpretazione già fornita in passato dal Ministero dello Sviluppo economico e dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla quale, tuttavia, esistono orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito.

È disponibile dal 15 maggio 2024 l’elenco dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni è tenuto dal MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy). Credit Connection Srl è iscritta presso tale elenco dei certificatori abilitati.