Negli ultimi anni, la disciplina relativa al bilancio delle holding ha subito modifiche rilevanti, specialmente per le holding pure di partecipazione finanziaria, anche dette holding statiche.
Vengono così definite le società che hanno volte all’acquisizione, la detenzione e la gestione di partecipazioni in altre imprese, senza presentare un coinvolgimento diretto nella gestione delle partecipate e senza svolgere qualsiasi altra tipologia di attività operativa vera e propria.
Non rientrano dunque nella definizione di holding pure quelle holding che forniscono servizi alle partecipate, e a maggior ragione nemmeno le holding miste, che accanto all’attività di gestione delle partecipazioni svolgono attività diverse (un esempio tipico è la holding mista di partecipazione ed immobiliare).
Bilancio civilistico: un impianto comune, ma non senza peculiarità
In termini generali, il bilancio di una holding segue gli schemi previsti dalla quarta direttiva comunitaria, recepita nel nostro ordinamento dal Codice civile. Questo significa che la stesura del bilancio di una holding non si discosta di molto da un qualsiasi altro bilancio in termini di “regole” per la sua redazione.
Tuttavia, per le holding pure sono stabilite alcune disposizioni specifiche a seguito degli interventi normativi sul tema attraverso la Legge europea n. 2019/2020. In particolare, ci soffermeremo sull’art. 24, comma 2, della Legge 238/2021, che ha modificato le norme del Codice civile relative al bilancio.
All’art. 2435-ter, cod. civ., dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D».
Nel concreto questo esclude la possibilità per le holding statiche di redazione del bilancio secondo le norme previste per le microimprese, e impone, pur non superando le soglie dimensionali, la redazione del bilancio (almeno) in forma abbreviata.
Si tratta di una novità significativa in quanto, molto spesso, le holding non superano le soglie che impongono la redazione del bilancio abbreviato: tipicamente possono superare il limite dell’attivo, ma non generare ricavi superiori alla soglia né tantomeno superare il numero dei dipendenti.
Inoltre, sempre per l’applicazione del nuovo comma 5, dell’art. 2435-ter, cod. civ., non trova applicazione per le holding pureil comma 6, dell’articolo 2435-bis, cod. civ., secondo il quale è previsto l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione per le società che redigano il bilancio in forma abbreviata (e forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 cod. civ.).
In conseguenza di questa nuova disposizione, le holding pure sono gravate dall’ulteriore onere di predisposizione della relazione sulla gestione, pur redigendo il bilancio abbreviato.
In conclusione, a seguito della modifica dell’art. 2435-ter avvenuta a fine 2021, le holding pure sono tenute alla redazione del bilancio quantomeno in forma abbreviata, non potendo redigere il bilancio per le microimprese, e sono obbligate in ogni caso alla redazione della relazione sulla gestione.
Dott.ssa Alice zorzan