REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per le imprese e i professionisti, volto ad incentivare l’apertura e la gestione di attività commerciali o professionali di dimensioni minori. Per questo motivo prevede minori adempimenti e oneri da sostenere. Per questi soggetti resta comunque salva la facoltà di adottare i regimi fiscali ordinari con applicazione dell’IVA.

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.

Il regime non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Vediamo quali sono.

Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori

Questi requisiti devono essere verificati, per coloro che sono già in attività sui dati dell’anno precedente; mentre, per chi intende iniziare una nuova attività, su dati presunti dell’anno in corso.

Non possono poi accedere al regime forfetario:

  • chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • chi ha la residenza all’estero, salvo il caso in cui siano residenti in uno Stato membro UE o aderente al SEE e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo prodotto
  • chi effettua, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • chi partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • chi ha l’attività prevalente svolta nei confronti di: datore di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due anni precedenti; o ai soggetti a lui riconducibili
  • chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap). Invece per chi inizia una nuova attività, con determinati requisiti, l’imposta sostitutiva applicabile è del 5% per i primi 5 anni di attività.