Il legislatore nella Legge 112/ 2016, più nota come Legge Dopo di Noi, indica proprio nel trust lo strumento più performante per far fronte alle molteplici necessità delle famiglie con figli disabili.
Le finalità di questa Legge che di seguito andrò a riassumere sono già conosciute da queste famiglie grazie al gran lavoro che in questi anni hanno svolto le varie Associazioni di genitori.
Ma la domanda che è oggi più che mai giusto porsi è: esiste solo il trust o esistono altri strumenti giuridici che possono rappresentare una valida alternativa?
Proviamo a confrontarci con i contenuti della Legge in questione.
Dal nostro punto di vista due sono le tematiche fondamentali al centro della dalla Legge DOPO DI NOI:
La prima, quella fiscale: ha il pregio di far toccare con mano gli importanti vantaggi che comunque se ne ritraggono; cosa che non sempre scontata, ma da tenere assolutamente presente.
E su questo aspetto, vi garantisco, che anche i più informati, di solito, scoprono numeri che non si aspettano.
E’ infatti il caso del mio cliente avvocato che a sorpresa mi chiede di istituire un trust malgrado sia un professionista qualificato e che ricopra incarichi di prestigio essendo Presidente della locale Associazione Figli Autistici.
La legge Dopo di Noi permette all’Avvocato di dedurre fino al 20% del reddito dichiarato se inserito nel trust.
Cosa significa in termini numerici?
L’avvocato produce un reddito annuo di circa 200.000 euro.
Se lui conferisce in trust ogni anno 40.000 euro ( giusto pari al 20% di 200.000), risparmia il 43% di IRPEF; dunque, se ogni anno risparmia l’ IRPEF che non versa allo Stato, al terzo anno il suo risparmio è di 51.600 euro.
Quindi: al terzo anno ha versato nel trust 120.000, ma in più ha risparmiato imposte per 51.600, per una disponibilità in totale di 171.600 euro con la quale potrà attuare la ristrutturazione e altro ancora!
Senza contare che con i 51.600 euro risparmiati e rimessi in trust continua a risparmiare il 43%!!!
Come abbiamo visto l’Avvocato che intende costituire un trust, secondo la normativa della Legge Dopo di Noi ne trarrà, tra le altre opportunità offerte dalla normativa, un grande vantaggio fiscale che si tradurrà in vantaggio immediatamente finanziario: in definitiva un vantaggio per suo figlio autistico.
Il secondo aspetto.
Allo stesso, nel corso degli incontri protratti per tre mesi, sono state illustrate le “condizioni” poste dalla Legge 112/2016 che di seguito elenco in estrema sintesi:
. il trust è costituito avendo come beneficiario esclusivamente
il figlio disabile e dura fino alla sua morte.
la sola finalità che deve perseguire il trust è quella prevista dalla
legge cioè: l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza della persona
con disabilità.
- I beni inseriti in trust sono esclusivamente destinati al beneficiario, il figlio;
- Il beneficiario deve essere un soggetto esclusivamente con disabilità grave, quella normata dalla Legge 104/1992 .
Le condizioni imposte , assieme ad altre, che per brevità vengono omesse, comportano che:
- Viene esclusa una platea ben più ampia di soggetti con disabilità se è vero che deve essere riconosciuta solo quella“ grave”. Per tutti, si pensi a quei famigliari cui non viene riconosciuta e certificata una disabilità grave o che gli stessi genitori NON vogliono che gli venga riconosciuta.
E’ di fondamentale importanza a questo punto formulare una serie di domande che richiedono una chiara risposta per meglio permettere all’Avvocato di chiarire circa i futuri passi da compiere:
- Se l’unico beneficiario è il figlio disabile, chi pensa ai genitori quando saranno anziani? Come fare a valutare adesso, ammesso che l’entità del mio patrimonio lo permetta, quello che inserisco in trust e quello che devo tener fuori per i genitori?
- Se il beneficiario è solo mio figlio disabile , come tratto gli altri figli?
- E se avendo inserito oggi in trust un patrimonio che nel futuro diventa eccedente rispetto alle necessità del figlio disabile, perché devo continuare a tenerlo all’interno del trust fino alla morte del disabile ?
- E perché far finire per forza il trust con la morte del figlio disabile?
Queste e altre domande hanno messo in crisi l’Avvocato, che ha ammesso di avere un secondo figlio, adottato, “difficile”, cui si aggiunge un terzo e la moglie.
La soluzione proposta
L’Avvocato dopo una attenta analisi su quanto da me presentato ha capito che con un modesto costo iniziale e con zero costi successivi di mantenimento ha deciso di fare due trust .
Il primo trust in base alla Legge Dopo di Noi
– ha come beneficiario il figlio disabile
– dove è stata inserita la casa di campagna e l’annesso terreno agricolo e
– dove nel contempo far confluire ogni anno i versamenti necessari.
Con una modesta spesa aggiuntiva, e con un unico trustee, similmente a quanto accadeva prima dell’avvento della Legge Dopo di Noi ha poi provveduto ad istituire un secondo trust con queste importanti caratteristiche:
- Nel Programma, l’obiettivo è in generale i bisogni della famiglia, non escluso pertanto un eventuale aiuto al figlio disabile.
- Dovendo far fronte alle esigenze di tutti i famigliari è stato inserito tutto il resto del patrimonio
- Al secondo figlio “difficile”, viene dedicata una parte particolare del Programma. Per la precisione: è stato previsto un meccanismo volto ad evitare che il figlio, ludopatico, possa mai ricevere parte del patrimonio, ma, al contrario, gli sia garantito una rendita ; una rendita che il trustee gli destinerà, anche dopo la morte dei genitori, magari garantendogli il soddisfacimento dei bisogni primari.
- I genitori : essi pure destinati a diventare anziani, godono della possibilità di mantenere un determinato tenore di vita.
- Da ultimo, ma non ultimo, vengono rispettati e riconosciuti diritti
successori del terzo figlio.
Ritengo che questo esempio possa supportare il lettore che , si noti bene, arriva puntualmente con un certo bagaglio di informazioni, informazioni però che hanno sempre un unico focus: il trust nato dalla Legge 112/2016.
Vero invece che da un punto di vista statistico la mia sia pur limitata esperienza mi porta ad affermare che i trust costituiti senza l’uso della legge 112/2016 sono come si vede performanti e pertanto da analizzare con attenzione.