TRUST E ACCORDI PREMATRIMONIALI

Consulenti finanziari, funzionari di banca, consulenti assicurativi, professionisti, possono essere di aiuto ai propri clienti, coppie sposate o conviventi o ancora unioni civili, anche su questo delicato argomento. I rapporti di coppia hanno una durata sempre minore, è ormai un fatto statistico. E raramente finiscono in accordo pacifico. In questa ottica bene si comprende l’utilità che potrebbero avere gli accordi prematrimoniali che, però, non sono previsti nel nostro ordinamento; tant’è che il legislatore sta pensando ad una rinnovata normativa che li contempli e li renda fruibili anche a unioni civili.

MA COSA SI INTENDE PER ACCORDI PREMATRIMONIALI? Si tratta di accordi che i promessi sposi (o partner di coppie giuridicamente riconosciute) prima di unirsi stipulano per disciplinare i loro rapporti patrimoniali in sede di eventuali separazione e divorzio. In particolare, negli Stati Uniti e in molti altri Paesi da anni sono accessibili e perfettamente validi. La finalità è quella di negoziare tali rapporti ora, ovvero nella fase iniziale dell’unione, per evitare le difficoltà insite nella fase patologica.

Occorre prima di tutto porsi due domande:

• A cosa servono, in ultima analisi, i patti prematrimoniali?

• Davvero non si possono stipulare in Italia oppure gli spazi ci sono già ora? e se sì, con quali strumenti?

PERCHÉ STIPULARE ACCORDI PREMATRIMONIALI? Vediamo in quali casi assumono carattere di reale esigenza. Chi ci è passato o ci sta passando, non ha bisogno di chiederselo. Gli avvocati che se ne occupano nemmeno: più di chiunque altro sanno la mole di contenziosi (e di guadagno per loro) che si genera al termine di un rapporto di coppia su temi economici e patrimoniali, i tempi delle cause in tribunale, le spese legali… È importante allora che anche chi intende iniziare un rapporto di coppia e metter su casa ne sia cosciente. Prima ancora che uno o entrambi i partner inizino a fare spese, dall’arredamento all’acquisto dell’auto di famiglia e altro ancora, spese nelle quali sempre più spesso intervengono finanziariamente i genitori. Proprio loro, gli anziani genitori, sono i primi ad essere consapevoli della necessità dei patti prematrimoniali e certo vorrebbero tanto che fosse loro garantita una “assicurazione” sulla destinazione finale dei loro risparmi. Ma per comprendere a fondo a quali altre esigenze può far fronte l’accordo prematrimoniale, serve dare una risposta al secondo quesito.

DAVVERO NON SI POSSONO STIPULARE ACCORDI PREMATRIMONIALI? Occorre far presente che la giurisprudenza nell’arco di questi ultimi decenni è pervenuta alle seguenti conclusioni (vedi in particolare: Sezioni Unite, sentenza n 18.287 del 11.7.2018): L’assegno divorzile, come prevede il nostro codice civile, è indisponibile; significa che va sempre e comunque corrisposto e non può essere oggetto di nessun accordo, perché allo stesso è attribuita una funzione assistenziale e la componente assistenziale è rimessa solo alla valutazione del Giudice. Diversamente, invece, per l’eventuale componente definita compensativa-risarcitoria, che coloro che si uniscono in matrimonio sono liberi di regolamentare in base all’indirizzo familiare e ai ruoli di ciascuno. In questo preciso ambito, possono, se lo vogliono, già da subito stabilire come tale componente sarà regolamentata e dimensionata in caso di fallimento del matrimonio.

Esempio: nel caso in cui la futura moglie, se per ipotesi prendessimo in considerazione un rapporto di matrimonio (ma lo stesso vale per le unioni civili) i nonni, entrambi possidenti, hanno per scelta o per accordo a fare la casalinga, si faccia carico (magari finanziata dai suoi genitori) dell’arredamento dell’appartamento coniugale, il patto prematrimoniale potrebbe stabilire quanto dovrà esserle restituito dal marito in caso di fallimento del matrimonio; ciò rientra nella funzione compensativa-perequativa e deve essere considerato valido e lecito tra le parti.

CRITICITÀ DELL’ACCORDO PREMATRIMONIALE? Bene che la giurisprudenza sia pervenuta a queste conclusioni; è certamente un bel passo avanti nel campo della difesa dei diritti. Ma l’esperienza insegna che, nonostante sia possibile, e la futura consorte del nostro esempio sappia fin da subito di poter far conto sull’accordo prematrimoniale, resta remota l’ipotesi che lo stesso accordo tra le parti esca intatto da un eventuale divorzio contenzioso con l’inevitabile coinvolgimento degli avvocati. L’esperienza insegna anche che i primi a capirlo sono i vecchi genitori che ben presto realizzano l’idea che non c’è nessuna “assicurazione” che garantisca la restituzione dei loro risparmi.

IL TRUST: A dare sicurezza e quasi a blindare questi accordi prematrimoniali interviene il TRUST: la combinazione accordi prematrimoniali/trust, può fornire una sufficiente “polizza di assicurazione”, e non solo per gli anziani genitori che avessero finanziato parte delle spese coniugali. Questo anche quando il Legislatore avrà regolamentato in legge gli accordi prematrimoniali! Una delle caratteristiche salienti del trust, in questo contesto, è costituita dal fatto che tutto ciò che viene conferito in trust è segregato: nessuno lo può aggredire, distogliere o utilizzare se non per il fine cui è destinato e nel rigoroso rispetto di quanto descritto nel Programma in esso contenuto. Nel nostro esempio, la coppia (sia in vista di un matrimonio, che di una unione civile) potrebbe inserire in trust, ad esempio, l’appartamento completo di arredamento.

Questo comporterebbe:

• La garanzia dell’esistenza certa di un patrimonio nel momento in cui dovesse scoppiare la crisi, condizione di non poco rilievo (effetto segregazione);

• La garanzia della restituzione delle spese sostenute dalla moglie nei termini concordati (contenuto del Programma)

Ma, nelle mani di un professionista esperto, il trust può fornire una serie di altri vantaggi, blindandone per esempio l’obiettivo con una serie di clausole di tutela e garanzia contenute nel Programma, finalizzate a fiaccare e “disarmare” eventuali futuri contenziosi con, ad esempio, le cosiddette clausole di non contestazione (nel passato chiamate “clausole in terrorem”).