ENTRATA IN VIGORE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

È ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi.

Ieri, 9 ottobre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del MIMIT 29 settembre 2023 n. 236 che attesta l’operatività del sistema.

Vediamo insieme i punti fondamentali.

Chi sono i titolari effettivi?

Per TITOLARE EFFETTIVO s’intende la persona fisica a cui in ultima istanza è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

Soggetti obbligati all’invio della comunicazione al Registro Imprese:

  • Società di capitali (come società a responsabilità limitata e per azioni).
  • Persone giuridiche private (come fondazioni, associazioni e comitati riconosciuti).
  • Trust con rilevanza fiscale e istituti simili.

Tempistiche per la comunicazione dei titolari effettivi:

  • Ai sensi dell’art. 3, c. 6 D.M. 55/2022, i soggetti obbligati avranno tempo fino all’11.12.2023.
  • Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione è successiva al 9.10.2023 dovranno comunicarlo entro 30 giorni dall’iscrizione al registro imprese.
  • Per i trust i 30 giorni decorreranno dalla data della loro costituzione.

Modalità per la comunicazione:

  • È possibile utilizzare l’applicativo DIRE (o le altre soluzioni di mercato) aggiornato con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze.
  • Occorre aver sottoscritto un contratto per utilizzare il servizio Telemaco, essere in possesso di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
  • La pratica, firmata digitalmente dall’obbligato (ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato.
  • Le informazioni e i dati comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma.

Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento ad un professionista (che, comunque, potrà supportare l’obbligato nella compilazione e nell’invio della pratica).

Occorre pertanto che il legale rappresentante / trustee si adoperi per munirsi il prima possibile di una firma digitale in corso di validità.

Sanzioni:

  • L’omessa comunicazione è punita ai sensi dell’art. 2630 c.c. con sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro.
  • La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo se la trasmissione dei dati avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.

I soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, ivi inclusi i commercialisti, sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente, mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto dalla consultazione del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela (art. 6 comma 5 primo periodo del DM 55/2022).

Per qualsiasi altra informazione sulla comunicazione e sull’operatività del Registro, non esitate a contattare lo Studio, pronto ad affiancarvi in questo adempimento!