COME INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI?

Nelle società di capitali, la titolarità effettiva deve essere individuata facendo riferimento a tre criteri alternativi e successivi: solo se il primo criterio non conduce a risultati si può passare al secondo, e, se non si raggiunge una conclusione, si può passare al terzo.

I 3 criteri previsti:

  • CRITERIO DELLA PROPRIETÀ: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona. Se la società risulta partecipata per oltre il 25% da pubbliche amministrazioni o da loro controllate, potrà essere considerato titolare effettivo il soggetto che ha la rappresentanza dell’ente pubblico, ovvero, nel caso dei Comuni-soci, i sindaci dei Comuni;
  • CRITERIO DEL CONTROLLO: il titolare effettivo può essere fatto coincidere con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, oppure il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea, o, infine, al quale sono riconducibili particolari vincoli contrattuali o diritti statutari che consentano comunque di esercitare un’influenza dominante;
  • CRITERIO RESIDUALE: il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Se il titolare effettivo viene individuato secondo il “criterio residuale”, non coincide con tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ma soltanto con i componenti ai quali sono stati riconosciuti poteri di rappresentanza.

Se il Consiglio di amministrazione agisce collegialmente senza lasciare deleghe specifiche a uno o più amministratori, ma riservando ampie deleghe al direttore generale, quest’ultimo potrebbe essere considerato il titolare effettivo.