Le Categorie di Quote come Strumento per il Passaggio Generazionale e per Favorire l’Ingresso di Investitori nelle S.R.L. e P.M.I.

In passato abbiamo già trattato alcune delle possibilità che la forma della s.r.l. offre, rendendole uno strumento sempre più plasmabile alle esigenze dell’imprenditore.

In questo articolo ci concentreremo sulla possibilità di prevedere categorie di quote, alla stregua delle categorie di azioni possibili per le società per azioni.

Questa possibilità è stata introdotta in principio esclusivamente per le start-up innovative costituite in forma di s.r.l., con il D.L. 179/2012 convertito. Quest’ultimo, infatti, aveva introdotto all’art. 26 la possibilità di:

  • creare categorie di quote con diritti diversi, anche in deroga all’art. 2468 c.1 c.c. 
  • offrire al pubblico di prodotti finanziari, in deroga all’art. 2468 c.1 c.c.
  • effettuare operazioni su azioni proprie, in deroga all’art. 2474 c.c., a determinate condizioni

Con il D.L. 50/2017, art. 57 c.1, il legislatore ha poi esteso a tutte le s.r.l. PMI le opzioni da S.p.A. previste dal D.L. 179/2012.

Lo Statuto di una PMI s.r.l., dunque, può ora prevedere categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi 2 e 3 del Codice civile.

Solo per citare alcune delle molte possibilità, menzioniamo che è possibile creare categorie di quote:

  • che non attribuiscono diritti di voto;
  • che attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta;
  • che attribuiscono diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
  • che attribuiscono il diritto di veto su determinate materie;
  • che attribuiscono il diritto agli utili maggiorati;
  • che attribuiscono il diritto a nominare parte dell’organo amministrativo.

Ma le possibilità non finiscono qui e a seconda delle esigenze della singola realtà è possibile stilare uno statuto su misura con categorie appositamente pensate.

L’unico limite da rispettare è il divieto di patto leonino – art. 2265 c.c.

È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.”

È importante segnalare che, essendo i diritti collegati alla categoria, il trasferimento della partecipazione comporta anche il trasferimento dei diritti diversi che la caratterizzano. Questa è la maggiore differenza rispetto alla previsione di diritti particolari ex art. 2468 c. 3 c.c., che vengono attribuiti alla persona del singolo socio e, in assenza di diversa previsione statutaria, non si trasferiscono.

Quali sono i vantaggi?

Sotto il profilo operativo, attraverso le categorie di quote è possibile:

  • gestire il passaggio generazionale con certezza e stabilità;
  • assecondare esigenze e aspettative specifiche dei soci fondatori;
  • favorire l’ingresso di soci di capitale mediante la creazione di categorie prive di diritto di voto a cui viene attribuito esclusivamente il diritto agli utili e alle perdite.

Sotto il profilo fiscale è possibile sfruttare l’agevolazione fiscale prevista all’art. 3, c.4-ter del Testo Unico sulle successioni e donazioni. 

Questa disposizione prevede che i trasferimenti di quote sociali o azioni non siano soggetti all’imposta, limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo e a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività. Grazie all’appartenenza ad una categoria che, pur essendo di minoranza, garantisce il controllo in assemblea, sarà possibile evitare il pagamento dell’imposta di successione in sede di passaggio generazionale.