Rivalutazione delle partecipazioni detenute da persone fisiche 

A seguito delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per l’anno 2024 (commi 52-53, articolo 1, L. 213/2023) viene disposta, per l’anno 2024, l’ennesima proroga dell’agevolazione che consente di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in società non quotate, cosiddetta “rivalutazione quote”.

Tale agevolazione consente:

  • Di sostituire al costo storico di determinati beni: partecipazioni quotate o non quotate 
  • Il valore risultante dalla perizia di stima, mediante
  • L’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” nella misura del 16%, allo scopo di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in ipotesi di cessione. 

A chi è rivolto: Possono beneficiare della rivalutazione: 

  • Persone fisiche (non esercenti attività d’impresa);
  • Società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
  • Enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
  • Soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Restano invece sempre esclusi i titolari di reddito d’impresa.

Partecipazioni rientranti nell’agevolazione: Ai fini della disciplina in esame, costituiscono partecipazioni rivalutabili, le seguenti partecipazioni, che devono essere possedute alla data del 1° gennaio 2024:

  • Le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
  • Le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di srl o di società di persone);
  • I diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

Modalità: Per avvalersi della rivalutazione per il 2024 occorrerà che entro il 30.6.2024:

  • Un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata alla data di riferimento; mentre per rideterminare il costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2024, si prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.
  • Il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva del 16% per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. L’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate.

Calcoli di convenienza: La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione delle partecipazioni.

In merito, occorre evidenziare che:

– L’imposta sostitutiva del 16% dovuta per la rivalutazione, si calcola sull’intero valore di perizia o sul valore normale in caso di partecipazione quotata.
– Mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%.

Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente, è necessario che l’imposta sostitutiva del 16% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di rivalutazione.

In sintesi, la rivalutazione delle quote si presenta come uno strumento prezioso per massimizzare i profitti derivanti dalla cessione di queste partecipazioni. È opportuno quindi valutare attentamente la convenienza di questa agevolazione e agire tempestivamente per poter usufruire appieno dei vantaggi offerti entro il 30 giugno 2024.