PROROGA BONUS PRIMA CASA UNDER 36: NECESSARIO L’ATTO INTEGRATIVO

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare n. 14 emessa 18 giugno 2024, le modalità di applicazione della proroga dell’agevolazione prima casa under 36, introdotta con la conversione del decreto “Milleproroghe”. L’agevolazione, originariamente prevista dal decreto “Sostegni-bis” (DL 73/2021), permette ai giovani sotto i 36 anni con un ISEE non superiore a 40.000 euro di acquistare la prima casa con notevoli benefici fiscali, tra cui l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e un credito d’imposta sull’IVA corrisposta.

Inizialmente limitata agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2023, la legge di conversione del decreto Milleproroghe ha esteso il beneficio agli atti stipulati fino al 31 dicembre 2024, a condizione che il contratto preliminare sia stato registrato entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, per chi ha stipulato atti a gennaio e febbraio 2024 senza sapere della proroga, è ora necessario un atto integrativo per accedere ai benefici fiscali.

L’atto integrativo, da rendere al notaio, permetterà ai contribuenti di manifestare la volontà di accedere al beneficio under 36 e dichiarare il possesso dei requisiti di legge. Questo atto può essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, purché prima del termine di utilizzo del credito d’imposta, che sarà valido solo per l’anno 2025. In caso di mancato utilizzo entro il 2025, non sarà possibile ottenere il rimborso delle somme versate in eccesso.

La circolare chiarisce anche che il requisito anagrafico (meno di 36 anni) e quello reddituale (ISEE non superiore a 40.000 euro) devono sussistere al momento dell’atto definitivo. Inoltre, per chi ha stipulato l’atto entro febbraio 2024 senza l’ISEE, è possibile presentare successivamente la certificazione valida per il 2024.

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