Il 30 agosto 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo il Decreto legislativo recante il recepimento della Direttiva 2022/2464/UE, conosciuta come “Corporate Sustainability Reporting Directive”, in tema di rendicontazione di sostenibilità delle imprese.
Il comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri sottolinea che il Decreto che è stato approvato tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere.
Rispetto allo schema in consultazione, nella versione definitiva è stata ampliata l’area di applicazione degli obblighi di rendicontazione alle Pmi quotate, modificando il parametro relativo agli occupati: in particolare, il numero medio dei dipendenti durante l’esercizio dovrà essere «non inferiore a 11 e non superiore a 250».
Non è stata invece seguito l’orientamento risultante dalle osservazioni delle commissioni di Camera e Senato in merito all’estensione degli obblighi di rendicontazione alle cooperative di grandi dimensioni, che restano dunque escluse dall’ambito di applicazione.
Un’altra modifica riguarda le disposizioni sanzionatorie legate ai provvedimenti della Consob sull’attività di attestazione (articolo 26-quater, D. Lgs. 39/2010): è stato previsto che, nei due anni successivi all’entrata in vigore del decreto, le sanzioni amministrative pecuniarie non possano superare i 125mila euro per le società di revisione e i 50mila euro per i revisori della sostenibilità, ristabilendo così l’equità di trattamento in ambito sanzionatorio tra le società e i membri dei relativi organi di amministrazione e controllo, e i revisori e le società di revisione incaricate dell’attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità.
Soglie dimensionali
Le disposizioni si applicheranno gradualmente dal 2024 al 2028, secondo lo schema riportato di seguito.
Il Decreto definitivo, rispetto alle prime bozze circolate, recepisce le modifiche apportate dalla Direttiva UE 2023/2775 in tema di criteri dimensionali delle imprese in risposta all’inflazione registrata nel 2021 e nel 2022.
periodo di riferimento | PUBBLICAZIONE PRIMA RENDICONTAZIONE | Soggetti obbligati | Soglie dimensionali |
Esercizio 2024 | 2025 | Società già soggette alla DNF secondo la Direttiva 2014/95/UE | Enti di interesse pubblico che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata: superino il numero medio di 500 dipendentiabbiano superato almeno uno dei seguenti limiti: attivo dello stato patrimoniale >25 mln € o ricavi netti >50 mln € |
Esercizio 2025 | 2026 | Altre grandi imprese, anche non quotate + gruppi di grandi dimensioni | Alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, superano almeno due dei seguenti criteri dimensionali: 250 numero medio dipendentiattivo dello stato patrimoniale >25 mln €ricavi netti >50 mln € |
Esercizio 2026 | 2027 | PMI quotate (escluse le microimprese), enti creditizi piccoli e non complessi, imprese di assicurazione e di riassicurazione captive | Alla data di chiusura del bilancio rientrano in almeno due dei seguenti criteri dimensionali: 11-250 numero medio di dipendenti900.000-50mln € di ricavi netti450.000-25mln € di attivo di stato patrimoniale |
Esercizio 2028 | 2029 | Imprese extra-UE | Imprese al di fuori dell’UE che realizzano prestazioni superiori a 150 mln € nella Comunità Europea, se hanno almeno una figlia o una succursale nell’UE |
Anche i gruppi di imprese sono chiamati a rendicontare le tematiche ESG. In particolare, vengono individuati i gruppi secondo i seguenti criteri dimensionali.
Gruppo di grandi dimensioni: gruppi composti da società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
- Totale attivo di stato patrimoniale 25mln €
- Ricavi netti 50 mln €
- Numero medio dipendenti 250
La verifica del superamento dei limiti può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici relativi a totale attivo e ricavi netti sono maggiorati del 20%.
Il revisore di sostenibilità
Il Decreto legislativo, inoltre, introduce la figura del “revisore di sostenibilità” (art. 8). Si tratta di un “revisore legale iscritto nel Registro e abilitato anche allo svolgimento dell’attività di assurance della rendicontazione di sostenibilità”, che può essere “lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio” oppure “un diverso revisore legale” e può essere anche una società di revisione.