I CONVIVENTI DI FATTO: I DIRITTI SUCCESSORI

In assenza di un vincolo forte assimilabile a quello del matrimonio, sempre più frequentemente le coppie scelgono di convivere; alcuni intendono la convivenza come una fase intermedia, sfruttata alla stregua di un periodo di prova che consente ai due di conoscersi meglio prima di fare il grande passo verso le nozze; altri, invece, scelgono di proseguire a tempo indeterminato nella relazione more uxorio, sfruttando tutti i vantaggi che possono derivare da un legame meno stringente con l’altra persona.

Prima dell’approvazione della L. n. 76/2016 la tutela successoria del convivente more uxorio era quasi inesistente e comunque frammentaria.

La corte ritiene non necessario procedere ad una equiparazione tra coniuge e convivente more uxorio, atteso che non avrebbe potuto costituire un titolo idoneo alla individuazione dei successibili ex lege, in quanto priva del carattere della certezza fondandosi su una unione libera, dove l’affectio è sempre revocabile e facendo cosi venir meno l’unione stessa.

Cosa riconosce la Legge Cirinnà sotto il profilo successorio?

La giurisprudenza costituzionale riconosce, con richiamo alla sentenza della C. cost. n. 404/1988, la successione del convivente nel contratto di locazione di immobile destinato ad uso abitativo, in caso di decesso del conduttore. Oggi la Legge Cirinnà ha espressamente previsto al comma 44:

“Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.”

In caso di convivente defunto proprietario di immobile?

“Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies  del  codice civile, in caso di  morte  del  proprietario  della  casa  di  comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di  continuare ad abitare nella stessa per due anni  o  per  un  periodo  pari  alla convivenza se superiore a due anni e  comunque  non  oltre  i  cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il  medesimo  ha  diritto  di  continuare  ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.”

“Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel  caso  in  cui  il convivente superstite cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.”

A parte questi aspetti, la legge non delinea un regime successorio organico. Cosa si può fare?

Per i conviventi di fatto, il diritto successorio può essere garantito mediante il testamento!

In caso di trasferimento immobiliare ad esempio dobbiamo ricordare il rispetto delle quote legittime  e l’aggravamento fiscale tenendo conto del valore corrente dei beni che compongono l’eredità, facendo riferimento al valore catastale, nella misura dell’8% per l’imposta di successione, senza che possa assumere rilievo la franchigia!

Esistono strumenti giuridici, allora, che garantiscano  protezione, efficienza fiscale ed efficacia nel passaggio di ricchezza? Si, esistono ed andremo ad analizzare benefici ed criticità.