Nell’attuale momento storico, il matrimonio vive una profonda crisi. Sintomo del declino che lo affligge è il crescente numero di separazioni e divorzi che emerge dalle più recenti statistiche.
Parlare di separazione e divorzi, vuol dire parlare di CRISI DEL RAPPORTO, carenza di fiducia reciproca e alta conflittualità: un contesto in cui i vincoli si affievoliscono e si deteriorano in ambito personale con conseguenze in ambito patrimoniale.
UN CASO
Mario e Maria, 18 anni di matrimonio, tre figli minorenni. Lui artigiano, lei casalinga. Oltre all’abitazione principale già di proprietà del marito prima del matrimonio, lo stesso è proprietario di due appartamenti locati, oltre ad un fondo gestito di circa 45.000 euro. Lui ha una relazione con una signora divorziata che ha una figlia di quattro anni. Il marito ogni tanto “si dimentica” di accreditare l’assegno a Maria.
La domanda da porsi è:
è possibile con la normativa normalmente utilizzata dare soddisfacente soluzione alle tante criticità che possono nascere da un caso come quello presentato?
E di seguito:
- Che garanzie esistono, che quanto stabilito tra coniugi in ambito di separazione/divorzio trovi sempre attuazione, in primis, per Mario l’accredito a Maria dell’assegno mensile?
- siamo sicuri, se estendiamo il nostro sguardo verso il futuro, che le crescenti necessità dei figli della coppia non siano destinate a creare altrettanto crescenti difficoltà per Mario a farvi fronte: pensiamo alle spese scolastiche vieppiù maggiori con l’avanzare dell’età dei figli, all’assistenza sanitaria non coperta, all’avviamento ad una attività lavorativa, ad una eventuale presenza di figli disabili o semplicemente “difficili”, e altro.
- Siamo sicuri che le vicende personali successive di Mario, la nuova consorte, i figli nati o nascituri, non bastasse, possano ulteriormente rendere difficile o addirittura impossibile l’obbligo di far fronte ai suoi pregressi impegni?
- Siamo sicuri che Mario, sia a livello personale che imprenditoriale, non possa essere oggetto di aggressione per i suoi debiti personali, aziendali o peggio fallisca? Che fine farà il suo patrimonio?
- E molte altre situazioni che la vita potrà presentargli, eccetto il solo fatto che possa vincere una lotteria….
La domanda pertanto ritorna ad essere:
Ci sono strumenti giuridici a disposizione? Quali?
Vogliamo pensarne uno per tutti, il più comune e conosciuto?
Il decreto esecutivo.
Ebbene chi ne ha esperienza conosce i tempi, conosce i costi, e sui risultati certamente sa pure che non può avere certezze!
In questa circostanza che contributo può offrire un TRUST?
È strato più volte ribadito che il Trust è un negozio giuridico unilaterale programmatico in grado di garantire la separazione dei beni conferiti al suo interno, rispetto al patrimonio del disponente; significa che Mario inserisce in trust il suo patrimonio e non ne è più lui il proprietario.
- Più correttamente dal punto di vista giuridico si afferma che i beni conferiti in trust sono SEGREGATI, e resi del tutto insensibili rispetto alle vicende personali famigliari e patrimoniali di Mario. Nulla più potranno i creditori personali o aziendali di Mario, nemmeno in caso di successivo fallimento!
- il Trust adempie le obbligazioni nascenti dagli accordi di separazione/ divorzio; da qui in avanti sarà il Trustee (il gestore del trust) ad amministrare, gestire e disporre i beni conferiti, nel rigoroso rispetto del Programma inserito nell’atto istitutivo. Il programma contiene tutte le esigenze stabilite nell’accordo ed è solo preordinato alla loro soddisfazione
- Possibilità di prevedereclausole che tengono in considerazione mutamenti nel tempo a venire, prevedendo ad esempio che il Trustee si attenga a quanto stabilito da nuovi accordi o successivi provvedimenti matrimoniali.
- Magari una volta cessati gli obblighi del disponente derivanti dalla separazione o dal divorzio, divenuti adulti ed autonomi i figli, il residuo potrà tornare a Mario piuttosto che rimanere in Trust per altri scopi indicati nell’atto: come, ad esempio, far fronte alle esigenze della sua nuova famiglia.
Il Programma di trust è il punto di forza e la soluzione alle esigenze in premessa ed ha unico limite: non può andare contra legem.
Ma nemmeno lo potrebbe visto l’intervento del Giudice: come?
L’atto che istituisce il Trust viene inserito nel ricorso per separazione consensuale sottoscritto dai coniugi e viene riprodotto nel verbale (ex art. 711 c.p.c.) tra le condizioni da sottoporre al Tribunale per la omologazione o comunque viene contemplato nel ricorso congiunto di divorzio per essere recepito nella relativa Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La procedura prevede che nelle premesse dell’atto istitutivo siano chiaramente espresse le finalità del Trust per rendere subito evidente all’Autorità Giudiziaria, la causa negoziale ai fini del positivo giudizio di meritevolezza degli interessi tutelati.
L’utilizzazione dei Trust, nei procedimenti di separazione e divorzio ha pertanto trovato pieno riconoscimento nel nostro ordinamento.