IL VINCOLO DI DESTINAZIONE art. 2645 ter c.c.

Il 1° marzo 2006 è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2005, n. 273; l’articolo 39-novies della legge di conversione ha introdotto nel libro sesto, titolo I, capo I, del codice civile, il nuovo articolo 2645-ter, così rubricato: “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”

«Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo»

In tale innovativa disposizione, è evidente il riferimento ai patrimoni di destinazione creati con figure atipiche, primi fra tutti i trust, i quali ottengono sempre maggiore riconoscimento all’interno del nostro ordinamento.

I SOGGETTI DELL’ATTO DI DESTINAZIONE

Il primo approfondimento da fare appare l’identificazione dei soggetti che possono intervenire in atto affinché sia garantita la validità. L’art. 2645 ter c.c. menziona testualmente quali soggetti dell’atto di destinazione il “conferente” ed i “beneficiari”. Tuttavia, aderendo alla tesi della dottrina maggioritaria, appoggiata anche dal Notariato, si individua l’atto di destinazione come un negozio giuridico unilaterale, con la quale un soggetto (disponente) destina beni mobili iscritti in pubblici registri o beni immobili, per un periodo non superiore a novanta anni o per un periodo equivalente alla durata della vita del beneficiario. Quindi l’unico soggetto che deve comparire necessariamente in atto è il disponente. Il disponente può essere una persona fisica o una persona giuridica, il quale nonostante il vincolo, rimane proprietario dei beni. Importante specificare che in dottrina si sostiene pacificamente che possano sussistere una pluralità di disponenti in un unico atto.

Ma se si trattasse di soggetti impossibilitati a porre in essere atti di destinazione? Pur fortemente problematica la situazione, risulterebbe applicabile per analogia, la disciplina dell’art 774 c.c. che preclude in via generale il compimento di atti di liberalità a chi non possegga la piena capacità e che viene interpretata in forma estensiva dalla dottrina maggioritaria.

Per quanto invece concerne la figura del beneficiario dell’atto di destinazione può essere sia persona fisica che persona giuridica ed è il soggetto a favore del quale saranno diretti gli effetti dell’atto di destinazione. L’art. 2645 ter non pone limiti circa il numero dei soggetti individuabili quali beneficiari dell’atto di destinazione, fermo restando la tutela dell’interesse meritevole che li deve riguardare tutti. Qualora il disponente individuasse una pluralità di beneficiari è necessario disciplinare i diritti di ognuno di essi. Il beneficiario può essere una persona disabile ossia che presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che possono ostacolare la sua piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. Possono essere beneficiari anche le pubbliche amministrazioni.

I beni oggetto di conferimento (beni immobili e/o mobili registrati) ed i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’art. 2915, primo comma, c.c. solo per debiti contratti per tale scopo. In buona sostanza, con tali atti è possibile costituire un vincolo di destinazione su beni che, pur restando nella titolarità giuridica del “conferente”, assumono, per la durata stabilita, la connotazione di patrimonio separato in virtù del vincolo di destinazione impresso e reso opponibile nei confronti dei terzi con l’esecuzione della formalità della trascrizione.

Con l’apposizione del vincolo, i beni possono essere destinati per un periodo non superiore a 90 anni, o per la durata della vita della persona beneficiaria, per realizzare interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni o altri enti.

Il creditore personale di colui che ha vincolato i beni (ex art 2645 ter c.c.), nell’ipotesi di consiluim fraudis ed eventus damni, potrà aggredire il patrimonio del suo debitore. Soltanto i creditori cui rispondono obbligazioni contratte per gli interessi meritevoli di tutela (oggetto dell’atto di destinazione) possono infatti aggredire i beni vincolati (ed i loro frutti). Il criterio della meritevolezza giustifica la segregazione patrimoniale: un interesse per essere meritevole di tutela deve essere lecito, ossia non contrario alle norme imperative, all’ordine pubblico e buon costume.

UN ESEMPIO CLASSICO:

Un nonno che vuole destinare una parte del suo patrimonio, un immobile locato, a favore dei nipoti perché possano attuare il loro percorso scolastico. Il nonno appone con un atto notarile, un vincolo di destinazione su quell’immobile locato abbinandovi un programma. Un programma che terrà presente varie e possibili situazioni, quali:  istituzione di un conto corrente destinato a…

 nipote disabile, ludopatico, …

 nipote che intenda cominciare a svolgere la sua attività lavorativa subito dopo il diploma delle superiori, piuttosto che voglia proseguire con la specializzazione dopo la laurea…

 e altro ancora…

Un programma che non si esaurisce, se si vuole davvero fare la volontà del nonno con una erogazione al nipote maggiorenne.

A seguire una possibile clausola molto sintetica sul vincolo di destinazione a favore del nipote:

“a) Il nonno Tizio è particolarmente legato affettivamente al nipote Caio;

b) Caio sta svolgendo con profitto un corso di studio, la cui conclusione, oltre ad essere lontana negli anni, non gli permetterà la immediata percezione di un reddito, tale da garantirgli una esistenza autonoma, considerando inoltre il successivo periodo di tempo necessario per l’avviamento dell’attività professionale;

c) Tizio, in considerazione di quanto sopra, volendo garantire a Caio il necessario sostentamento per continuare il percorso di studi iniziato, ovvero per intraprenderne un altro fino alla laurea e successivamente per corsi di specializzazione; nonché per far fronte alle spese di ogni genere connesse alla ricerca del primo lavoro professionale o all’impianto della propria attività, sia essa di lavoro autonomo o di lavoro dipendente o imprenditoriale; in modo da assicurargli una abitazione idonea alle sue necessità ovvero una rendita sufficiente al proprio mantenimento, e quindi per consentirgli, in tale periodo, una esistenza il più possibile autonoma: intende destinare, per il periodo di tempo in seguito stabilito, il suddetto immobile di sua proprietà infra meglio descritto a vantaggio di Caio per il soddisfacimento dei bisogni di questo.”

Si tratta di proporre un programma che dia risposta alle tante esigenze, quelle già presenti e percepite, e ancor più alle tante altre che occorre far emergere e che di solito, sepolte, sono anche le più importanti per il soggetto richiedente.