UN MINORE RIMASTO ORFANO DEL PADRE, CURATORE SPECIALE O TRUST?

Il caso che segue, pur avendo subito una notevole sforbiciata relativamente ai contenuti tecnici, essendo stati tenuti solo quelli indispensabili, presenta una soluzione che non poteva essere sottaciuta, visto la frequenza con cui si presenta.

IL CASO: Una sera in prossimità del Natale ricevo la telefonata dell’Avvocatessa A. Z. di Verona che mi comunica il decesso del Signor Caio, suo cliente, avvenuto in un paese degli Emirati Arabi durante un viaggio di lavoro. In precedenza, il Signor Caio aveva subito due importanti interventi al cuore. Avendo una moglie ed un figlio minorenne, in precedenza l’Avvocatessa mi aveva fatto intervenire nella costruzione di un Progetto che, anche con il coinvolgimento di entrambi i coniugi, tenesse in considerazione l’ipotesi peggiore.

Assieme al fratello, il Signor Caio aveva messo in piedi diverse società commerciali destinate ad attività di importexport con i paesi arabi. In Italia, oltre alle partecipazioni societarie, il suo Patrimonio comprende l’abitazione, casa al mare, casa in montagna…

La giovane moglie svolge, come allora, attività di ricercatrice presso una facoltà che niente ha a che vedere con il diritto o l’economia. Seconda figura di riferimento, oltre all’ Avvocatessa da lui conosciuta fin dai tempi del liceo e professionista di alto profilo, il fratello minore Sempronio, cui è molto unito e affiatato nella vita e nell’attività.

ANALISI: l’analisi a quattro mani prende le mosse da una ipotesi di lavoro che mi espone l’Avvocatessa rendendomi edotto dell’Curatore Speciale, previsto dall’ art. 356 c.c.. Di che cosa si tratta? In pratica nel nostro caso i genitori hanno la possibilità di ricorrere al Curatore Speciale, in vita o tramite testamento, per affidargli l’amministrazione dei beni, donati o alternativamente lasciati per testamento, al figlio minore, soggetto alla potestà dei genitori. L’Avvocatessa mi spiega (e ancora riporto in estrema sintesi) che il Curatore gode di un’ampiezza di poteri nell’amministrazione dei beni notevolissima, ivi compresa l’amministrazione straordinaria, e che non prevede il controllo giudiziario. Con la conseguenza di privare del tutto ogni potere ai genitori. Venendo a creare però una situazione che abbiamo avuto modo di apprezzare, la segregazione dei beni, e conseguente protezione dai creditori del minore piuttosto che del Curatore. Aspetto positivo tutt’affatto trascurabile che va ascritto all’istituto.

Dopo una serie di incontri la scelta tecnico-giuridica ricade sul trust. La dottrina come ho già avuto modo di affermare, per il trust parla di concorrenza con altri istituti, nel senso che tende a sostituirli. Il trust quando li sostituisce, riesce anche ad ampliare e soddisfare una serie di necessità ed esigenze che certamente non sono ricomprese nella causa del negozio che va a sostituire. Per questa grande versatilità della causa, l’orizzonte delle applicazioni, anche solo restando all’interno del campo di esistenza che ci siamo dati, la successione, è davvero notevole. Ebbene, dopo una serie di incontri appunto la scelta tecnico-giuridica ricade sul trust. Riassumo e riporto i tratti salienti al fine di agevolare la comprensione anche al lettore non giurista. Un primo limite del Curatore Speciale è quello già visto che attiene all’ampiezza dei poteri e all’esclusione dei genitori. Il più grave limite, tuttavia, è forse costituito dalla durata della sua funzione che coincide con il termine della minore età. Giunto alla maggiore età esce di scena. Il trust non ha questo limite e la durata, come sappiamo, viene decisa libera- mente dai disponenti, i genitori. Terzo aspetto: manca completamente della prospettiva che non viene né prevista tantomeno gestita; vengono completamente dimenticate le enne ipotesi che possono riguardare il figlio ora minorenne.

Per farsene un’idea si scorra la pur monca ma lunga lista di ipotesi tenute presenti nel paragrafo “i nonni…”. Tra le tante poniamo mente al solo fatto, grave, che il figlio premuoia: meglio poterla disciplinare come ritengono giusto i genitori o lasciarla gestire dalle regole successorie del Codice Civile? Come già visto in precedenza i beni conferiti in un trust vengono sottoposti alle regole di un Programma, aspetto da solo vincente. Il confronto tra i due istituti non ha bisogno di commenti.

RISULTATO Nel nostro caso ne esce un Programma, costruito a quattro mani, dettagliato, via via sottoposto alla riflessione e al consenso dei coniugi. Un Programma che fornisce la soluzione ai tanti problemi tra cui, in primis, quello della possibile scomparsa di Caio