IL TRUST DISCREZIONALE E I MILLE MODI PER LEDERE I DIRITTI DEI LEGITTIMARI

Leggo sulla rivista 3/2023 , “TRUSTS E ATTIVITA’ FIDUCIARIE” ,  rivista al massimo livello scientifico e numero uno sulle tematiche che tratta,  il titolo, che faccio mio e che riporto testualmente.

Lo riporto per cercare di dare una informativa corretta, giusto il fatto che in questi ultimi venti anni, in particolare sedicenti esperti professionisti, hanno pensato di utilizzare il trust per scopi e con  finalità di malaffare, evasione fiscale in primis.

Con ciò creando un enorme macigno nella considerazione di molti, anche professionisti, e un danno importante, a motivo del fatto che questo pensiero ha di molto frenato l’utilizzo di uno strumento tecnico-giuridico che tanta utilità riesce a dare in una serie sconfinata di situazioni, come più volte ho avuto modo di affermare.

Il pensiero degli autori dell’articolo citato ( Raffaella Grimaldi e Roberto Pardolesi ) si sintetizza così:

“ il trust discrezionale – caratterizzato dall’esistenza di ampi poteri in capo al trustee, con una conformazione che non ha riscontro in alcun costrutto giuridico italiano – innesca una serie di conseguenze applicative in evidente contrasto con alcuni principi cardine dell’ordinamento, primo fra tutti quello relativo alla tutela dei legittimari.”

In attesa di quanto verrà sostenuto sicuramente con  una risposta di alto profilo,  immagino  già dal prossimo numero della rivista , molto più modestamente e in maniera succinta esprimo  intanto il mio contributo.

Serve tenere presente  che è la Convenzione dell’Aja sul trust del 1985 ratificata dalla Legge 364 del 1989,  che permette di dare riconoscimento ad un trust , come a dire: è valido o non è valido.

Tra gli articoli che la compongono merita particolare attenzione il 15 , che di seguito riporto, in quanto elenca le materie con le quali un trust non può mai trovarsi in conflitto e tra queste, come si può notare, le norme del diritto successorio. Bene però dare un’occhiata anche a tutte le altre: serve almeno per farci un’idea della  serietà dell’istituto:

Art. 15
La Convenzione non ostacolerà l’applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie:
a) la protezione di minori e di incapaci;
b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;
d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;
e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;
f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.
…..   “

Gli autori dell’articolo da cui traiamo le mosse , lamentano che  sia di fatto preclusa l’azione di rivendica da parte dei legittimari che si ritengono danneggiati dalla costruzione di un trust discrezionale con finalità successorie.

Si ha un trust discrezionale  in estrema sintesi quando il trustee ( il gestore ), ha ampia discrezionalità , all’interno di un preciso programma stabilito dal disponente ( colui che lo ha costituito), nel scegliere tra i beneficiari

( coloro che nel durante a alla fine della durata del trust sono destinatari di beni del trust).

Senza la pretesa di presentare una disquisizione analitica e dotta, basti pensare che la tesi portata avanti dagli autori è contraddetta anche da una recentissima  sentenza ( n° 5073 del 13 febbraio 2023 ) della Suprema Corte , che dopo aver dato  ragione ai giudici di merito, ribadisce la validità del trust c.d. discrezionale post mortem, confermando la possibilità, per il beneficiario-legittimario (potenzialmente) leso o pretermesso, di esperire l’azione di riduzione; in sostanza di pretendere quanto le norme sulla successione gli garantiscono.

DOMANDA: questo significa che il classico  papà disponente in un trust con  finalità successorie ha le mani completamente legate?

RISPOSTA: il papà potrà godere di tutta quella libertà di azione che , anche in assenza di un trust cd successorio, le stesse norme del nostro codice civile gli consentono; con probabilmente qualcosa in più.

Facciamo un esempio.

Il trust del papà ben potrà contenere al suo interno clausole cd in terrorem, così definite giusto il fatto che alcune sono di diretta origine dal  diritto romano.

Nessuno vieta al papà di prevedere ad esempio che, al figlio che pretenda di avere anche quella parte di patrimonio che lui, il papà,  ritiene utile non venga suddiviso ( si pensi ad una azienda) possa essere riconosciuto non tanto la quota paritaria spettante anche agli altri fratelli , ma solo e soltanto la quota di legittima ; un valore minore in quanto diminuito della quota disponibile che, se insisterà nel farsi liquidare la  sua quota,   gli verrà negata.

INTERESSANTE?

Come dicevo anche nel mio precedente scritto, si tratta di tematiche proprie di quella disciplina , assai diffusa all’estero,  che assume il nome di Consulenza Patrimoniale.

I professionisti in generale se ne disinteressano completamente

A trarre tutte le soddisfazioni, professionali ed economiche, sono al momento i consulenti finanziari e assicurativi che da almeno un decennio sono impegnati nello studio della  materia.

Costoro paradossalmente sono coloro che per questa via  intercettano una gran fetta di quelle operazioni che noi definiamo straordinarie. Peccato!

PERCHE’ NO?