FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER I CONTRIBUENTI “MINIMI” E IN REGIME FORFETTARIO

A partire dal 1° gennaio 2024, viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ad alcuni soggetti finora esonerati!

Da quest’anno, l’obbligo riguarda infatti anche:

  • i contribuenti “minimi”,
  • i contribuenti in regime forfettario,
  • i soggetti che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 (per lo più realtà sportive dilettantistiche)

e ciò indipendentemente dal volume di ricavi conseguito nell’anno precedente.

Per adempiere è possibile utilizzare gratuitamente il sito dall’Agenzia delle Entrate oppure dotarsi di uno dei gestionali in commercio.

Oltre a non essere più esonerati dall’applicazione delle disposizioni relative all’obbligo di emissione della fattura elettronica, questi soggetti sono obbligati anche ai connessi adempimenti di:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,
  • certificazione dei corrispettivi (fatta eccezione per le attività esonerate ai sensi dell’articolo 2, D.P.R. 696/1996, purché, in ogni caso, ottemperino all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico),
  • integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta (fatture in reverse charge) con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

N.B. le fatture in reverse charge possono essere, ad esempio, le manutenzioni o gli acquisti online effettuati con la propria Partita Iva.

Applicazione imposta di bollo di 2 euro

Ricordiamo che la fatturazione elettronica fuori campo Iva porta all’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro se l’importo fatturato supera i 77,47 euro.

Utilizzando il software dell’Agenzia delle Entrate, è necessario spuntare “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate conteggia il bollo trimestralmente e, mediante la propria area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile calcolare e pagare tale imposta di bollo.

Se vi sono rimasti dubbi, non esitate a contattarci per una consulenza personalizzata!

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