Cassazione, Ordinanza 4 aprile 2024 n. 8875
La Cassazione torna sul tema della donazione modale, ribadendo che l’onere a favore del terzo posto sul beneficiario della donazione diretta rappresenta una donazione indiretta dal donante al terzo stesso. Si tratta di un aspetto spesso trattato in materia di patto di famiglia con conguaglio a favore dei legittimari esclusi a carico del beneficiario del patto.
L’Ordinanza 4 aprile 2024 n. 8875 ribadisce queste conclusioni, concludendo che le somme incassate dal soggetto terzo, in quanto provenienti da atti di liberalità, non costituiscono una fattispecie reddituale. Secondo i Giudici, “nello schema della donazione modale a favore di un terzo determinato caratterizzato da spirito liberale, il donante realizza l’arricchimento patrimoniale del beneficiario (arg. ex art. 769 c.c.) attraverso l’intermediazione materiale del donatario, che agisce come sua longa manus (alla stregua di un mero ausiliario) per eseguire l’attribuzione o la prestazione costituente l’oggetto dell’onere. Che poi il beneficiario del modus, nell’ipotesi più sopra indicata, possa essere considerato indiretto donatario, lo chiarisce la stessa legislazione tributaria, laddove l’art. 58, comma 1, del DLgs. 31 ottobre 1990 n. 346 prevede che «Gli oneri di cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari».
Non è dunque vero che la donazione presuppone sia solo il donante a “erogare” il bene al donatario, perché appunto è proprio della donazione indiretta che invece il beneficio sia ricevuto attraverso il terzo (…). Si può anzi dire che la donazione modale avente un destinatario determinato costituisca una doppia donazione, una eseguita a favore del donatario e l’altra eseguita a favore del beneficiario dell’onere (Cass. 24 dicembre 2020, n. 29506; Cass. 17 giugno 2022, n. 19561).