ANZIANO IMPRENDITORE CON FIGLI E NIPOTI, CAPOSTIPITE DI UN GRUPPO DI AZIENDE INDUSTRIALI. UN CONTRIBUTO IMPORTANTE DALLA SOCIETA SEMPLICE

CONSIDERAZIONI PRATICHE

Una delle problematiche che possono rendere vano il lavoro del Consulente Patrimoniale nell’ambito della successione è il Divieto dei Patti Successori. Cosa si intende con Divieto di Patti Successori lo espone con chiarezza lo stesso articolo 458 del codice civile, che pertanto riporto. Trattasi di:

“.. ogni convenzione in cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni patto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi”.

RIFLESSIONI

Occorre sapere tuttavia e prestare attenzione al fatto che esiste una serie di situazioni che sono regolate dal diritto commerciale e che a questo devono conformarsi, anche se poi le conseguenze evidentemente si ripercuotono sul patrimonio non solo presente, ma anche futuro, restando definite e definitive. Con ciò si vuole significare che:

  • Queste norme possono superare la tematica del divieto dei patti successori.
  • Offrono all’operatore professionale un ben più vasto orizzonte operativo.

Anche se esiste una complicazione pratica purtroppo, un paradosso, che mette in difficoltà lo stesso operatore professionale che proviene da una preparazione non giuridica: che magari deve vedersela con il legale del suo cliente che non considera le norme del diritto commerciale perché lo ritiene un mondo appannaggio del commercialista, mentre quest’ultimo più spesso è lontano dal considerare la successione una tematica che lo possa riguardare. Diversamente non riesco a comprendere le conseguenze: e cioè che la società semplice nel contesto successorio statisticamente non viene quasi mai utilizzata. Un vero peccato!

SOCIETA’ SEMPLICE:

Strumento giuridico meraviglioso…

Versatile, capace di trarre enne soluzioni nell’ambito della Consulenza Patrimoniale; non può e non deve mancare nella “cassetta degli attrezzi” del Professionista!

Riporto telegraficamente di seguito solo alcune grandi qualità dell’istituto:

  • Si tratta di una società che può essere costituita senza atto notarile.
  • Non ha bisogno di contabilità, in pratica, no costi di mantenimento.
  • Ha bisogno solo del codice fiscale: non deve presentare la dichiarazione IVA e, ai fini delle imposte dirette, presenta la dichiarazione solo quando produce reddito.
  • Offre una eccezionale libertà di strutturazione delle norme dello statuto. Per rendere concreto quanto affermato presento un caso che per semplicità prende in considerazione solo gli immobili che si vogliono trasferire alle future generazioni.

Non diversamente potrebbero essere prese in esame, con risultati analoghi, le partecipazioni societarie.

CASO

Un mio cliente intende acquistare un palazzo del Palladio, già locato a canoni di tutto rispetto, in centro a Vicenza, la mia città e subito dopo una importante bifamiliare a Cortina. Sono convinto che potrebbe proseguire nel programma, facendo lui parte di quella generazione ancora affetta dalla febbre del mattone.

RIFLESSIONI

Nulla cambia si noti bene, in termini di risultati finali, se si trattasse di una artigiano che vuole porre in essere una operazione immobiliare commisurata alle sue ben più modeste capacità reddituali.

Si tratta qui di un imprenditore anziano con moglie e due figli. La figlia impiegata con marito e due bambini.

Il figlio, convivente, lui pure con due bambini in tenera età a favore del quale è stato eseguito con successo il passaggio generazionale della holding del papà da oramai qualche anno; in questo caso si è fatto ricorso al Patto di Famiglia. Entrambi i figli hanno finora ricevuto dal papà valori equivalenti.

Nella testa dei due anziani genitori pensieri ricorrenti, per niente nuovi quando si ha a che fare nipotini che corrono per casa….. davvero i soliti pensieri del tipo:

“potrei acquistare trattenendo per me e per mia moglie l’usufrutto e la nuda proprietà pariteticamente ai due figli… o forse ai nipotini. ” e così via.

LA SOCIETA’ SEMPLICE: RISULTATI

Con la società semplice un primo aspetto trova immediata soluzione.

Nello statuto è previsto che la gestione, ordinaria e straordinaria è affidata nominativamente a lui. Significa che comanda lui, il nonno.

Secondo aspetto. Per le quote sociali ha l’imbarazzo della scelta potendo essere la percentuale di capitale sociale assolutamente diversa rispetto alla percentuale di attribuzione degli utili.

Esempio: un socio può avere il 5% del capitale sociale e il 95% del reddito prodotto e così via.

Infatti, a distanza di un mese dall’inizio della consulenza, il mio cliente, pur assai soddisfatto dell’ampiezza delle possibilità di scelta, sul punto non ha ancora preso una decisione.

Terzo aspetto: lo statuto prevede che le quote sociali siano trasferite ai discendenti diretti, pertanto a figli e nipoti.

In prima battuta faccio osservare che il termine discendenti diretti, ben diverso da eredi, esclude i loro rispettivi coniugi, soluzione che incontra quasi sempre la soddisfazione dei genitori.

Il patrimonio, in questo caso il tesoretto per figli e nipoti, si trasferisce solo a loro, secondo appunto le norme del diritto commerciale e non del diritto successorio, come osservato in premessa.

Quarto aspetto. È data la possibilità, non di poco rilievo, da parte del discen- dente di non far parte della compagine sociale e di farsi liquidare la quota nel momento in cui viene a mancare l‘ascendente (il nonno, il genitore). Significa che il discendente diretto ha il diritto non l’obbligo di restare socio di una società che appunto contiene il tesoretto di famiglia.

Quinto aspetto, il più apprezzato se trattasi di partecipazioni sociali: la società semplice dà la possibilità di garantire il mantenimento di un determinato assetto proprietario, ovvero di gestire il pacchetto di controllo in capo all’erede individuato in base a determinati parametri.

Mi sembra che basti per condividere con tutti il mio iniziale apprezzamento sulla Società Semplice.

Come sovente accade mi resta solo, ancora una volta, di raccomandare la lettura del caso pensando alle applicazioni che riguardano ogni Cliente nella sua specificità.