CAMBIO DI ROTTA FISCALE: L’AGENZIA DELLE ENTRATE ABBANDONA IL “COACERVO EREDITARIO”

Un’importante svolta nel panorama fiscale italiano che ha visto l’Agenzia delle Entrate rivedere radicalmente la sua posizione riguardo al concetto di “coacervo ereditario”.

In una circolare datata 19 ottobre 2023, la quale fa seguito a una serie di pronunce della Cassazione (dalla 24940/2016 alla 17623/2022), si stabilisce che il coacervo ereditario non è più un concetto valido, mentre resta in vigore il coacervo “donativo”.


La notizia arriva come una sorpresa per molti, poiché contraddice quanto l’Agenzia stessa aveva sempre sostenuto fin dal 2008. In particolare, la Cassazione ha ribadito che il coacervo ereditario, un concetto introdotto dal Dlgs 346/1990 e già presente nel Dpr 637/1972, non è più adeguato al sistema attuale di imposta di successione.

Quest’ultima, infatti, è ora interamente basata su aliquote proporzionali dopo franchigie variabili, anziché su aliquote progressive applicate a scaglioni di valore imponibile.
Ciò significa che le donazioni fatte in vita dal defunto non vanno più sommate al valore dell’asse ereditario per determinare se le franchigie esenti sono state superate.

Questa nuova interpretazione ha portato a una revisione delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione, le quali dovranno essere modificate in linea con il nuovo orientamento dell’Agenzia.
Il cambiamento ha conseguenze significative per i contribuenti. Si stima che per 16 anni, dalla legge 342/2000 alla sentenza di Cassazione 24940/2016, siano state pagate imposte in eccesso senza saperlo.

Coloro che hanno versato tasse dopo il 2016 hanno invece dovuto fronteggiare richieste fiscali non dovute.
Per quanto riguarda il coacervo donativo, il quadro normativo resta invariato, ad eccezione delle donazioni effettuate durante il periodo di assenza dell’imposta di donazione. In questo caso, quando si stipula una nuova donazione, bisogna considerare se sono state fatte donazioni precedenti tra le stesse parti.

Se sì, la nuova donazione deve essere tassata considerando la franchigia già utilizzata dalla donazione precedente.


In conclusione, il sistema fiscale italiano appare ora squilibrato: sebbene le aliquote e le franchigie siano identiche sia per l’imposta di successione che per quella di donazione, la gestione delle donazioni passate risulta nettamente diversa, portando a una tassazione proporzionale dell’intero valore delle donazioni successive nell’imposta di donazione, ma non nell’imposta di successione.

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