TRUST E FONDO PATRIMONIALE

Trust e fondo patrimoniale: un argomento di grande interesse

Molto spesso l’operatore economico, in genere imprenditore o professionista, cosciente dei rischi crescenti in cui svolge la propria attività e non solo, si domanda quali strumenti normativi possano validamente assolvere allo scopo di offrire una valida protezione del patrimonio personale/famigliare, indipendentemente dall’entità dei valori in questione, anche quando e, a maggior ragione, trattasi di normale appartamento.

Peraltro la mia quarantennale esperienza professionale, con l’attenzione sempre puntata su questi temi, porta ad una amara constatazione: la sensibilità degli imprenditori e ancor più dei professionisti a prendere in considerazione i rischi è caduta verticalmente (in proporzione inversa si direbbe in matematica, rispetto alla quantità e gravità dei rischi di oggi).
Basti pensare a mero titolo di esempio che nell’ultimo ventennio sono quasi scomparsi o fortemente ridimensionati interi settori di attività, quali la ceramica, piuttosto che quello dell’oro o della concia, per restare nella mia regione – il Veneto ed in particolare la provincia di Vicenza – senza pensare all’impressionante numero di aziende fallite in questi ultimi otto/nove anni.
Per quale motivo mai mi chiedo, se aumentano i rischi e ci sono i mezzi per neutralizzarli se adottati in tempo, non se ne fa ricorso?!
Questa grave deficienza impedisce poi un’ulteriore e doverosa analisi circa l’efficacia degli strumenti normativi a disposizione accompagnata dal fatto che in stretta correlazione va considerato l’apporto del professionista in grado di usarli.
Questo aspetto non è di poco conto e fa parte integrante del tema in oggetto: oltre alle differenze che di seguito andrò ad evidenziare, la prima, determinante, attiene al fatto che mentre l’atto di costituzione di un Fondo Patrimoniale, che data la sua origine ben dal 1975, si risolve in gran parte dei casi con un copia-incolla e certamente qualunque notaio in Italia è in grado di porre in essere, ben più rari sono i professionisti capaci di fare altrettanto quando si tratta di costituire un Trust che sia in grado come si dice in gergo “di tenere”.
E questo lo si capisce anche solo avendo presente il fatto che, per la complessità della materia che lo disciplina, il professionista che vi si dedica lo deve fare praticamente a tempo pieno e di solito ne è un appassionato cultore .
Come è già chiaro entrambi gli istituti, Trust e Fondo Patrimoniale, sono in grado di fornire la protezione del patrimonio.
Vediamo ora, senza pretesa di presentare un saggio ad un pubblico di giuristi, come si presentano.

Soggetti del Trust e Fondo Patrimoniale

Una prima fondamentale distinzione fra Trust e Fondo Patrimoniale attiene al fatto che mentre chiunque può costituire un Trust, gli unici soggetti che possono fare altrettanto con il Fondo Patrimoniale sono marito e moglie: da questa prima condizione si può constatare la diversa libertà di azione concessa all’operatore economico.

Beni: differenza fra Trust e Fondo Patrimoniale.

Un secondo aspetto attiene ai beni che possono esservi ricompresi: nel Trust possono confluire tutti i beni che si vuole purché logicamente dotati di un valore economico.
Nel fondo patrimoniale solo beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri (es: auto) e titoli di credito; tra questi ultimi a distanza di oltre cinquanta anni ancora si discute se possono esservi ricomprese le quote di una società a responsabilità limitata.

Durata di Trust e Fondo Patrimoniale.

Per quanto riguarda la durata, elemento pure decisivo per sapere fino a quando la mia protezione avrà efficacia, nel Fondo Patrimoniale la fine è connessa al matrimonio e questo può cessare con il divorzio o con la morte di un coniuge; vale a dire , proprio quando forse ce ne sarebbe più bisogno…
Nel Trust la durata la decide il Disponente, cioè colui che lo istituisce…e la cosa non è di poco profilo!
Ancor più se è vero quanto affermato in premessa: considerando questa ed altre clausole che vengono prima analizzate e discusse con il cliente, permettono al cliente stesso di metterlo in grado di capire e toccare con mano l’esperienza del professionista nel fornire soluzioni alternative, constatando che ha davanti a sé un esperto innamorato della materia prima ancora che un profondo conoscitore specializzato in Trust e Fondo Patrimoniale.
Mi si permetta di scrivere quello che mi passa per la testa: è la stessa cosa, se pensiamo al Rock, che distingueva Jimmy Hendrix da tanti altri musicisti.

Ampiezza della protezione.

Anche in questo caso la differenza nella scelta del professionista è fondamentale: al cliente che vuole far ricorso ai mezzi tradizionali di protezione del patrimonio perché ha l’acqua alla gola a causa dei debiti, piuttosto che problemi con il Fisco, con la Giustizia o altro, va detto chiaramente che non solo butta via i suoi soldi, ma corre rischi ben peggiori.
Detto questo, mentre la protezione offerta dal trust è totale, nel Fondo Patrimoniale i beni devono essere, come afferma il codice civile, “destinati ai bisogni della famiglia”.
Per capirci significa che di fronte alle pretese di un creditore potrei avere l’onere di dimostrare che il debito contratto era a fronte di bisogni specifici della famiglia, cosa che non è sempre agevole riuscire a dimostrare, soprattutto se davanti a me ho il Fisco che afferma che comunque i beni del fondo sono sempre aggredibili (vedi per tutte: Ris Min n 15/10423 del 1983).

Amministrazione dei beni.

 

 

 

 

Su quest’ultimo aspetto, tra quelli inseriti in una disamina non strettamente tecnica come quella che sto presentando, serve soffermarsi se si vuole avere un’idea sufficientemente completa dell’argomento.
Ancora una volta nel trust è il Disponente a decidere nelle istruzioni modalità e contenuti con una libertà che in tutti i casi fin qui esaminati è solo limitata dal fatto di non andare contro la legge, pertanto direi totale.
Nel Fondo Patrimoniale la normativa impone invece il consenso di entrambi i coniugi in caso di vendita, ipoteca e pegno dei beni, oltre che al consenso del Giudice in caso di minori di età; tuttavia in quest’ultima ipotesi è prevista la deroga in sede di costituzione dell’atto.
Tutti gli elementi fin qui analizzati dimostrano come l’uso del Fondo patrimoniale, che certamente ha avuto maggiore fortuna soprattutto negli anni ottanta, si è vieppiù ridotto a dimensioni minime.
Ma certamente non saranno queste le motivazioni che spingeranno a scegliere il Trust quando si avrà constatato che rappresenta lo strumento più efficace ai fini della protezione del patrimonio personale/famigliare, in quanto i vantaggi che se ne traggono sono svariati e tra questi anche legittimi risparmi di imposte.
Questi sono altri aspetti che invito il lettore a considerare, magari attingendo alla lettura di qualche altro mio articolo oppure partecipando ad uno dei miei vari convegni sul tema in diverse città.
Per avere altre informazioni sull’argomento “Trust e fondo patrimoniale” invito a contattarmi…

Silvano maggio – esperto in trust

CASO STUDIO E
TESTIMONONIANZA SUL TRUST FAMILIARE

Altro caso tipico è quello della tutela del figlio “debole”, o affetto da qualche forma di dipendenza o in generale “problematico”: in questi casi gli si vuole garantire quel reddito necessario o i servizi “sostitutivi” necessari , ma volendo nello stesso tempo preservare e garantirsi la protezione del patrimonio di famiglia.
A questo punto mi permetto di condividere a conclusione della mia “breve carrellata” un caso che mi è capitato di affrontare.
Si trattava di una coppia di anziani con due figli, uno dei quali tossicodipendente, proprietari di una abitazione di proprietà e di altre disponibilità liquide.
Tutti questi beni vennero inseriti in trust familiare con la sola eccezione del diritto di usufrutto dell’immobile, trattenuto a favore della coppia.
Le istruzioni cui il trustee, in qualità di gestore del trust doveva attenersi, imponevano l’erogazione di una somma mensile necessaria “per vivere” al figlio tossicodipendente.
Alla morte di entrambi i genitori al trustee era stato fatto carico di erogare a quest’ultimo figlio la sola legittima parte (cioè quella parte di eredità minima obbligatoria per legge), depurata però di quanto già anticipato in vita, proprio per evitare che quanto ricevuto potesse sparire in breve volgere di tempo.
In tal modo, una volta soddisfatto con la legittima parte anche l’altro figlio, rimanevano a disposizione delle somme con le quali poter ancora garantire un “decoroso mantenimento” al figlio tossicodipendente.

CONTATTACI ORA

VORRESTI MAGGIORNI INFORMAZIONI?

Chiamaci o compila ora questo form in massima libertà e sarai ricontattato al massimo entro 1 giorno lavorativo !

Rispettiamo al 100% la tua privacy
(Privacy Policy art. 13 del d.lgs. 196/2003,
codice in materia di protezione dei dati personali)

QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO?

CONTRATTO

Rapporto di fiducia fra il disponente e il trustee

SOGGETTI

Disponente, Guardiano e Beneficiario

BENI

Beni immobili, quote e azioni societarie, conti correnti…

FINALITÀ

- passaggio generazionale
- tutela persone disabili
- amministrare e proteggere il patrimonio familiare