TRUST IMMOBILIARE IN ITALIA

Trust immobiliare”?… Se ne parla sempre di più in quanto il trust si dimostra assai vantaggioso se lo si considera quale strumento di utilizzo nell’ambito immobiliare.

Il contesto in cui lo si vuole considerare è quello delle abitazioni a livello familiare.
Il primo grosso vantaggio consiste, non va mai dimenticato, nel fatto che il trust ha come effetto quello di protezione dall’attacco da parte dei creditori su tutti i beni che vi si conferiscono. In questo caso il bene per eccellenza più caro agli italiani: l’abitazione.

A questo proposito non mi stanco di ricordare di aver vissuto personalmente nell’ambito della propria professione il caso di una società di persone tra due soci esercente l’attività nell’ambito della concia delle pelli, attività che, come altre in questi ultimi anni, ha subito una notevole crisi. Ad entrambi per anni era stata raccomandata la costituzione di un trust personale a protezione dei beni accumulati in una vita di lavoro, dei due soci però uno solo si era convinto della validità del trust per la protezione del patrimonio.
Al momento del fallimento quello dotato del proprio trust ha perso l’azienda, ma ha mantenuto tutti i suoi beni personali: l’abitazione principale, la seconda casa ,l’auto, il conto corrente. Al contrario il suo socio ha perso oltre all’azienda anche tutto il resto, compresa la compagna…

Mi trovo spesso a dover “riparare” trust che mi vengono sottoposti da nuovi clienti in quanto affetti da patologie che li rendono attaccabili e quindi inefficaci ad assolvere l’obiettivo che spesso si vuole assolutamente ottenere e cioè per l’appunto la protezione del patrimonio. La raccomandazione anche in questo caso è quella di ricercare lo specialista nello stesso modo in cui ci comportiamo per la nostra salute: con ogni probabilità si avrà anche la gradita sorpresa di avere un costo minore!
Dal punto di vista fiscale il secondo considerevole vantaggio consiste nel fatto che, una volta inserito l’immobile in trust, non sarà più assolta l’imposta di successione a carico dei beneficiari al momento della dipartita del disponente, cioè colui che lo ha conferito.
Questo significa che gli eredi quando entreranno in possesso dei fabbricati, ma in generale di ogni bene lì inserito, nulla più dovranno pagare all’Erario!
Questo è un grande vantaggio del “trust immobiliare”!
Al sottoscritto piace anche definire questa situazione con l’espressione: “Il trust ti permette di morire fiscalmente”, ben felice di poter continuare a vivere.
Per comprendere meglio la portata del beneficio va tenuto presente che il Legislatore non fa segreto del fatto che intende mettere mano all’imposta di successione nel senso di allinearla a quella degli altri Stati Europei, dove le franchigie, che sono i valori entro cui non si paga, o sono modestissime o non esistono, piuttosto che le aliquote viaggiano su valori del 40-60% !!!
Al momento pertanto in cui l’abitazione viene appunto inserita in “trust immobiliare” si assolve l’imposta di donazione e successione che, in riferimento al caso di abitazioni, molto spesso non si paga o la si paga in misura assai modesta.
Le franchigie, che ripeto sono i valori entro i quali non si paga affatto, infatti riferite al caso di un disponente i cui beneficiari alla sua morte siano il coniuge e i figli risultano assai elevate (pari ben a un milione di euro a persona) e sopra tali soglie si paga un’aliquota a titolo definitivo del 4%, aliquota che in Europa si badi bene non è mai sotto il 25%.
Il fisco tuttavia pretende in questo trasferimento dal disponente al trust una imposta chiamata ipo-catastale pari al 3%, da applicare sui valori catastali dei fabbricati.
Va precisato sul punto che tuttavia la base imponibile, ossia il valore su cui applicare l’imposta del 3%, è quello catastale, ossia un valore assai ridotto rispetto al valore di mercato.
Attenzione però: anche su questo fronte è oramai noto a tutti che è prossimo l’innalzamento dei valori che verranno adeguati al mercato.
Consola sapere che in fase di ricorso molto spesso le Commissioni Tributarie chiamate a chiarire se sia o meno dovuta questa imposta, costringono l’Erario a restituirla in quanto si ritiene “non dovuta”.
Conviene a questo proposito sapere l’orientamento delle Commissioni Provinciali e recarsi a rogitare da un notaio di una provincia in cui le sentenze sono favorevoli.
Per il passato ad esempio aveva fatto da apripista Treviso, che tuttavia al presente ha cambiato orientamento.

Ai fini delle Imposte Dirette, quelle per capirci che si pagano normalmente con la dichiarazione dei redditi, è interessante sapere inoltre che il passaggio di un fabbricato al cosiddetto “trust immobiliare” NON comporta alcun onere!

Ma ancor più interesse è il fatto che l’immobile inserito in trust , quando questo sia costruito in modo particolare (e tale da assumere la qualifica di “opaco”) paga una imposta ires del 27,5% , fissa e indipendentemente dall’ammontare del reddito complessivo dichiarato.
Due osservazioni meritano la nostra attenzione :
– in capo alla persona fisica come ben noto le aliquote irpef crescono al crescere del reddito fino a raggiungere ben il 43%, contro appunto una aliquota ires del 27,5%;
– dal 2017 questa stessa aliquota ires scenderà al 24 % con ulteriore vantaggio per il contribuente che ha inserito i suoi fabbricati in un trust immobiliare, soprattutto se questi producono reddito da locazione.
Si pensi al caso di un contribuente mio cliente che percepisce canoni annui di locazione per 20.000 euro assieme ad altri redditi (di pensione ecc..): l’aliquota IRPEF può salire fino al 43% mentre invece i canoni di locazione continueranno in capo al trust ad assolvere un’aliquota fissa del 27,5%, che dal 2017 scenderà appunto al 24%, con un risparmio che potrà toccare i 3.600 euro l’anno!
Da ultimo occorre doverosamente ricordare che sul fronte delle altre imposte o tasse comunali (imu, tasi…) il carico in capo al trust è lo stesso che in capo alla persona fisica.
Questa disamina, come precisato in premessa, ha preso in considerazione solo le ipotesi di fabbricati, intesi come abitazioni, in ambito personale/familiare .
Restando in tema di trust immobiliare è doveroso sottolineare che ben più interessanti si prospettano determinate e particolari situazioni in termini di legittimo risparmio fiscale, come ad esempio la gestione di una società immobiliare costituita per la costruzione e vendita di immobili ove il socio sia il trust.
Ma questa è un’altra storia…

Silvano maggio – esperto in trust

CASO STUDIO E
TESTIMONONIANZA SUL TRUST FAMILIARE

Altro caso tipico è quello della tutela del figlio “debole”, o affetto da qualche forma di dipendenza o in generale “problematico”: in questi casi gli si vuole garantire quel reddito necessario o i servizi “sostitutivi” necessari , ma volendo nello stesso tempo preservare e garantirsi la protezione del patrimonio di famiglia.
A questo punto mi permetto di condividere a conclusione della mia “breve carrellata” un caso che mi è capitato di affrontare.
Si trattava di una coppia di anziani con due figli, uno dei quali tossicodipendente, proprietari di una abitazione di proprietà e di altre disponibilità liquide.
Tutti questi beni vennero inseriti in trust familiare con la sola eccezione del diritto di usufrutto dell’immobile, trattenuto a favore della coppia.
Le istruzioni cui il trustee, in qualità di gestore del trust doveva attenersi, imponevano l’erogazione di una somma mensile necessaria “per vivere” al figlio tossicodipendente.
Alla morte di entrambi i genitori al trustee era stato fatto carico di erogare a quest’ultimo figlio la sola legittima parte (cioè quella parte di eredità minima obbligatoria per legge), depurata però di quanto già anticipato in vita, proprio per evitare che quanto ricevuto potesse sparire in breve volgere di tempo.
In tal modo, una volta soddisfatto con la legittima parte anche l’altro figlio, rimanevano a disposizione delle somme con le quali poter ancora garantire un “decoroso mantenimento” al figlio tossicodipendente.

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CONTRATTO

Rapporto di fiducia fra il disponente e il trustee

SOGGETTI

Disponente, Guardiano e Beneficiario

BENI

Beni immobili, quote e azioni societarie, conti correnti…

FINALITÀ

- passaggio generazionale
- tutela persone disabili
- amministrare e proteggere il patrimonio familiare