Intanto vediamo cos'è un trust
Silvano Maggio - esperto in trust
Con un Trust un soggetto, detto DISPONENTE, “inserisce” per l’appunto in un Trust determinati beni (immobili, quote sociali, azioni, liquidità, …) scrivendo le regole per la gestione degli stessi.
A questa gestione provvederà altro soggetto, denominato TRUSTEE, sotto la vigilanza del GUARDIANO.
Per questo generalmente, in funzione degli specifici obiettivi per cui viene concepito, il trust viene anche comunemente definito:
- Trust immobiliare
- Trust familiare
- Passaggio generazionale impresa familiare
- Trust di scopo
- Protezione del patrimonio
ecc…
I BENEFICIARI finali (figli, coniuge e di solito, in vita, lo stesso disponente) potranno godere dei redditi e/o dei capitali secondo le regole dettate dal disponente.
L’aspetto fondamentale del Trust è che esso opera una segregazione (separazione netta) con gli altri beni del disponente, di guisa che questi in generale non possano essere aggrediti dai creditori per i debiti contratti a qualsiasi titolo (personale, giudiziale, ecc…).
A chi serve il Trust?
A chiunque (imprenditore, medico, ingegnere, commercialista, ecc…) abbia a che fare con un rischio, sia questo connesso o meno alla sua attività.
Quale operatore economico tra quelli citati o altri può dare risposta negativa al fatto che il rischio nel proprio operare quotidiano, non costituisca una preoccupazione vieppiù crescente?
Non sono sotto gli occhi di tutti situazioni di imprenditori, medici, ecc… che si trovano a rispondere individualmente con i propri mezzi personali per attività svolte all’interno della propria professione?
Non è giusto che in un contesto storico come questo, ove il rischio assume la caratteristica di un fenomeno in crescente presenza, il soggetto non provveda a proteggere i beni acquisiti sia per effetto di una vita lavorativa piuttosto che pervenuti per successione?
A questo scopo provvede il Trust!
(e in modo meno efficace altri strumenti normativi minori di cui parlerò in altro mio intervento)
Ma per quale motivo lo strumento del Trust, se è vero che meglio di qualunque altro strumento normativo raggiunge lo scopo di proteggere il patrimonio, non è sufficientemente conosciuto ed utilizzato?
A questa domanda, cui spesso mi sono soffermato, penso di dare una risposta che ho imparato dal mio professore di storia e filosofia al liceo: “La storia è figlia delle idee”.
Tutto questo significa che a fronte di una normativa fiscale ora finalmente definitiva già a partire dal 2007 – e che in certe circostanze rappresenta addirittura un vero e proprio affare per l’utilizzatore del Trust (ma anche di questo parlerò in un prossimo intervento) – quelli che abbiamo definito operatori economici non trovano nella cassetta degli strumenti del proprio bagaglio culturale le informazioni minime sull’argomento.
Sono certo che nell’arco dei prossimi anni questo gap culturale verrà velocemente colmato e lo strumento del Trust diverrà di patrimonio ed utilizzo comune, in ciò confortato dalla sicurezza che mi consegna il mio passato professionale, dove il parallelo era per gli imprenditori, la scelta tra una società di capitali piuttosto che una di persone, allora molto in voga. Questo fenomeno, la scelta di svolgere la propria attività con una SNC piuttosto che con una SRL, è andato avanti per un periodo troppo lungo per chi ha dovuto pagarne le conseguenze.
Parola d’ordine pertanto: chiunque deve convivere con un’attività a rischio ricorra ad uno strumento per la protezione del patrimonio personale, il più efficace dei quali è in assoluto il Trust.
CASO STUDIO E
TESTIMONONIANZA SUL TRUST FAMILIARE
Altro caso tipico è quello della tutela del figlio “debole”, o affetto da qualche forma di dipendenza o in generale “problematico”: in questi casi gli si vuole garantire quel reddito necessario o i servizi “sostitutivi” necessari , ma volendo nello stesso tempo preservare e garantirsi la protezione del patrimonio di famiglia.
A questo punto mi permetto di condividere a conclusione della mia “breve carrellata” un caso che mi è capitato di affrontare.
Si trattava di una coppia di anziani con due figli, uno dei quali tossicodipendente, proprietari di una abitazione di proprietà e di altre disponibilità liquide.
Tutti questi beni vennero inseriti in trust familiare con la sola eccezione del diritto di usufrutto dell’immobile, trattenuto a favore della coppia.
Le istruzioni cui il trustee, in qualità di gestore del trust doveva attenersi, imponevano l’erogazione di una somma mensile necessaria “per vivere” al figlio tossicodipendente.
Alla morte di entrambi i genitori al trustee era stato fatto carico di erogare a quest’ultimo figlio la sola legittima parte (cioè quella parte di eredità minima obbligatoria per legge), depurata però di quanto già anticipato in vita, proprio per evitare che quanto ricevuto potesse sparire in breve volgere di tempo.
In tal modo, una volta soddisfatto con la legittima parte anche l’altro figlio, rimanevano a disposizione delle somme con le quali poter ancora garantire un “decoroso mantenimento” al figlio tossicodipendente.
TESTIMONIANZA
“Un signore voleva destinare una sua spaziosa abitazione di campagna, dotata di ampio cortile e annesso orto, esclusivamente alla preghiera dei fedeli. Il dubbio che lo attanagliava da tempo era costituito dal fatto che, se avesse donato la sua proprietà ad un Ente religioso, una volta che questo fosse stato chiuso (evento non raro oggigiorno) sarebbe stata stravolta la sua volontà. Allora quale soluzione adottare?…”
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TESTIMONIANZA
“Si tratta di un’azienda metalmeccanica gestita da una SRL con soci marito e moglie al 50% cadauno. La coppia ha due figli: uno vi lavora da anni in qualità di dipendente, mentre l’altra esercita l’attività di psicologa fuori regione e non nutre alcun interesse per l’attività di famiglia. Al contrario il figlio ha determinate capacità ed intende sostituire i genitori al momento che passeranno la mano.
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TESTIMONIANZA
“Si trattava di una coppia di anziani con due figli, uno dei quali tossicodipendente, proprietari di una abitazione di proprietà e di altre disponibilità liquide. Tutti questi beni vennero inseriti in trust familiare con la sola eccezione del diritto di usufrutto dell’immobile, trattenuto a favore della coppia. Le istruzioni cui il trustee, in qualità di gestore del trust doveva attenersi…
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