Premessa sul Trust di scopo.
Il bello del trust è che pone assai pochi vincoli per chi lo vuole costruire offrendo un’enorme platea di obiettivi che si vogliano raggiungere: è sufficiente che non esistano nella legge altri strumenti che lo facciano già.
Significa che, in estrema sintesi, una volta che si decida di conferire in un trust determinati beni e si provveda a scrivere le istruzioni con cui vadano amministrati, sono libero di perseguire con questi beni e con le regole da me volute tutti gli obiettivi leciti che desidero.
E’ per questo motivo che non si contano in generale le possibili configurazioni di trust che si possono porre in essere e quelle ancora da “inventare”:
- trust “dopo di noi”
- trust familiare (trust per figli difficili, il trust per crisi della coppia…)
- trust per il passaggio generazionale impresa familiare
…e tanti altri tipi di Trust ancora, tutti diversi ed ognuno con il suo obiettivo, che in diritto indica la “causa” del contratto.
Nello schema base il trust prevede la figura di un Disponente, cioè colui che apporta i beni e ne detta le regole per la gestione, nominando nel contempo l’amministratore, chiamato trustee.
Di solito vengono indicati coloro i quali saranno i Beneficiari, cioè i destinatari dei beni in trust al momento della morte del Disponente.
Inoltre è prevista anche la figura, non sempre obbligatoria, ma spesso necessaria se non indispensabile, del guardiano, ovverosia chi controlla l’operato del trustee.
In questo schema semplificato, il trust di scopo si distingue per il fatto che i beni conferiti non sono affatto destinati a dei beneficiari individuati (che nella maggior parte dei casi sono gli eredi), ma sono solamente destinati a raggiungere determinate finalità.
Ad esempio nel diritto inglese, che prevede espressamente il trust di scopo, la finalità deve essere charitable quale:
assistenza ai poveri, progresso delle arti, della cultura, delle scienze, dell’istruzione, dello sport dilettantistico, sviluppo della religione e della salute, promozione dei diritti umani o degli animali, ecc…
In altri ordinamenti stranieri le finalità non sono solo charitable e pertanto accanto alle attività benefiche altre possono esserne previste prive di tale requisito.
Vediamo di farcene un’idea attraverso una carrellata di possibili trust di scopo.
Un caso affatto raro è rappresentato dal trust costituito da chi non ha eredi e vuole destinare, secondo le sue desiderate, il proprio patrimonio ad altri usi, patrimonio che altrimenti dopo la sua morte andrebbe per legge allo Stato.
Di recente abbiamo assistito ad un trust costituito con l’obiettivo da parte di privati per la costruzione di opere pubbliche (un padiglione di un ospedale).
Nel mese di Agosto 2016 siamo stati tutti coinvolti nella sofferenza di chi ha perso i propri cari a causa del terremoto nelle Marche.
Una soluzione alternativa ad altre di altrettanto valide e consolidate (si pensi per tutte alle Associazioni di volontariato o alle Fondazioni) potrebbe essere la costituzione di un trust, in questo caso trust di scopo, totalmente agevolato fiscalmente, in cui tutti, in qualità di apportatori, potrebbero destinare il proprio contributo a uno o più gestori di fiducia, (trustee) sotto il controllo di uno o più guardiani, a garanzia del rigoroso rispetto di ben determinate regole.
Le regole vengono scritte e decise da chi istituisce il trust di scopo per il raggiungimento degli obiettivi, magari particolari, quali l’assistenza a determinate categorie e affidando libertà e flessibilità di gestione al trustee che solo a queste istruzioni dovrà conformarsi e non al volere di una assemblea di associati come accade per le associazioni.
Si stanno moltiplicando i casi di trust di tifosi (a partire dal primo costituito solo qualche anno fa) per sostenere finanziariamente la propria squadra di calcio e assicurarsi un posto in Consiglio di Amministrazione dove poter contare ed esprimere le proprie idee.
All’estero da tempo si vedono trust costituiti per la cura degli amati animali domestici dopo la propria morte. Questo caso meglio di altri forse aiuta ad illustrare meglio il meccanismo del trust e il motivo per cui lo si preferisce rispetto ad una semplice disposizione nel contesto del proprio testamento.
In questa si destina semplicemente una cifra, magari direttamente al canile che dovrà prendersi cura del proprio cane. Ben diversa è invece la situazione in cui una persona dispone in trust la stessa cifra e impartisce in atto istruzioni particolareggiate ad un Trustee (se necessario dietro compenso purché puntualmente le esegua), spesso sotto il controllo di un guardiano.
Un trust di scopo che ho avuto modo di proporre ad una Banca di Credito Cooperativo prevede il suo utilizzo in alternativa all’ipoteca quando questa eroghi al proprio cliente un mutuo per l’acquisto di un immobile.
Molto più usato di recente è cd trust liquidatorio.
Ma come si può notare stiamo entrando in un ambito tecnico e certamente più complicato anche da raccontare.
A dimostrazione della libertà di azione che ci viene concessa quando si utilizza il trust come riportato in premessa, espongo allora un caso concreto della mia vita professionale certamente più comprensibile.
Caso studio e testimonianza sul trust
Un signore voleva destinare una sua spaziosa abitazione di campagna, dotata di ampio cortile e annesso orto, esclusivamente alla preghiera dei fedeli. Il dubbio che lo attanagliava da tempo era costituito dal fatto che, se avesse donato la sua proprietà ad un Ente religioso, una volta che questo fosse stato chiuso (evento non raro oggigiorno) sarebbe stata stravolta la sua volontà.
Allora quale soluzione adottare?…
Un trust di scopo! Infatti in questo trust (esentasse!!), in cui non è stata prevista alcuna designazione degli eredi quali beneficiari, sono stati conferiti gli immobili destinati, come scrupolosamente riportato nelle istruzioni in atto, ad essere dati esclusivamente in uso gratuito a quell’Ente religioso e solamente per il tempo in cui questo fosse in condizione di garantirne la rigorosa destinazione alla preghiera.
Il trustee, qualora non più disponibile l’Ente alla precipua destinazione prescritta, concederà, sempre e solo in uso, l’immobile ad altro Ente in grado di farlo.
In tal modo si è raggiunto l’obiettivo prefissato.
Nella speranza di essere riuscito a far comprendere anche ai non addetti ai lavori una tematica che, oltre che nuova per molti, non è certo priva di complessità, desidero concludere con una nota di grande interesse.
Un trust, come sempre accade, messo nelle mani di un professionista con esperienza e preparazione potrà nella maggior parte dei casi anche rendere legittimamente neutra la costituzione dal punto di vista fiscale, senza necessità quindi di aggravi su pretese del fisco.
La differenza sta nel fatto che diversamente il carico fiscale al momento in cui il notaio deposita l’atto appena costituito ammonta a ben l’8% del valore di quanto conferito, oltre alle imposte cd ipocatastali se si conferiscono immobili!
A questo si aggiunga il fatto che va costruito ex novo un atto che deve contenere regole, senza dimenticarne alcuna, che siano in grado di gestire situazioni future.
Qui la differenza la fa l’esperienza del professionista e il lavoro, anche di qualche mese, di concerto con il cliente che un po’ alla volta contribuisce a far realizzare il proprio vestito su misura.
Prima regola pertanto: diffidare da chi ti dice che ti prepara l’atto costitutivo di trust per la settimana prossima o la successiva.
La conseguenza potrebbe essere persino la nullità dell’atto, cosa che accade più spesso di quello che si pensa e che ho modo di constatare in molte occasioni quando mi trovo ad analizzare atti di trust di scopo sottoposti dalle banche che me lo richiedono.
Silvano maggio – esperto in trustS
CASO STUDIO E
TESTIMONONIANZA SUL TRUST FAMILIARE
Altro caso tipico è quello della tutela del figlio “debole”, o affetto da qualche forma di dipendenza o in generale “problematico”: in questi casi gli si vuole garantire quel reddito necessario o i servizi “sostitutivi” necessari , ma volendo nello stesso tempo preservare e garantirsi la protezione del patrimonio di famiglia.
A questo punto mi permetto di condividere a conclusione della mia “breve carrellata” un caso che mi è capitato di affrontare.
Si trattava di una coppia di anziani con due figli, uno dei quali tossicodipendente, proprietari di una abitazione di proprietà e di altre disponibilità liquide.
Tutti questi beni vennero inseriti in trust familiare con la sola eccezione del diritto di usufrutto dell’immobile, trattenuto a favore della coppia.
Le istruzioni cui il trustee, in qualità di gestore del trust doveva attenersi, imponevano l’erogazione di una somma mensile necessaria “per vivere” al figlio tossicodipendente.
Alla morte di entrambi i genitori al trustee era stato fatto carico di erogare a quest’ultimo figlio la sola legittima parte (cioè quella parte di eredità minima obbligatoria per legge), depurata però di quanto già anticipato in vita, proprio per evitare che quanto ricevuto potesse sparire in breve volgere di tempo.
In tal modo, una volta soddisfatto con la legittima parte anche l’altro figlio, rimanevano a disposizione delle somme con le quali poter ancora garantire un “decoroso mantenimento” al figlio tossicodipendente.
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QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO?
CONTRATTO
Rapporto di fiducia fra il disponente e il trustee
SOGGETTI
Disponente, Guardiano e Beneficiario
BENI
Beni immobili, quote e azioni societarie, conti correnti…
FINALITÀ
- passaggio generazionale
- tutela persone disabili
- amministrare e proteggere il patrimonio
familiare
TESTIMONIANZA
“Un signore voleva destinare una sua spaziosa abitazione di campagna, dotata di ampio cortile e annesso orto, esclusivamente alla preghiera dei fedeli. Il dubbio che lo attanagliava da tempo era costituito dal fatto che, se avesse donato la sua proprietà ad un Ente religioso, una volta che questo fosse stato chiuso (evento non raro oggigiorno) sarebbe stata stravolta la sua volontà. Allora quale soluzione adottare?…”
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TESTIMONIANZA
“Si tratta di un’azienda metalmeccanica gestita da una SRL con soci marito e moglie al 50% cadauno. La coppia ha due figli: uno vi lavora da anni in qualità di dipendente, mentre l’altra esercita l’attività di psicologa fuori regione e non nutre alcun interesse per l’attività di famiglia. Al contrario il figlio ha determinate capacità ed intende sostituire i genitori al momento che passeranno la mano.
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TESTIMONIANZA
“Si trattava di una coppia di anziani con due figli, uno dei quali tossicodipendente, proprietari di una abitazione di proprietà e di altre disponibilità liquide. Tutti questi beni vennero inseriti in trust familiare con la sola eccezione del diritto di usufrutto dell’immobile, trattenuto a favore della coppia. Le istruzioni cui il trustee, in qualità di gestore del trust doveva attenersi…
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