L’utilizzo del Trust nell’ambito della famiglia, unioni civili e convivenze di fatto. Scopri ora i benefici che otterrai con il Trust familiare.
Desidero sottolineare come il titolo di questo mio scritto, pur sviluppato con meri fini informativi e non tecnici, non si sofferma a considerare l’utilizzo del “trust familiare” nell’ambito della famiglia intesa in senso tradizionale, ma volutamente allarga le applicazioni a tutte le possibili formazioni sociali previste fino alla recente cd Legge Cirinnà.
E’ finora importante sapere che il trust, come si dice in gergo, ha natura residuale: significa semplicemente che è destinato a regolamentare situazioni che altri contratti già presenti nelle leggi disciplinano.
E’ per questo motivo che, proprio lì, il trust si esprime al massimo delle sue potenzialità , dove appunto il legislatore per così dire “ si ferma, non ci ha pensato”.
Valga per tutti il caso, tra i molteplici che si possono citare, del “buco” lasciato proprio dalla citata Legge Cirinnà relativamente alle unioni civili, nuova riconosciuta formazione sociale.
In questo caso la legge non considera il convivente dal punto di vista dei diritti successori, fatta eccezione per il diritto di continuare ad abitare nella casa comune per un periodo limitato.
E’ certo che il ruolo del “trust familiare” la farà da padrone nel colmare questi e tanti altri vuoti normativi come ha sempre fatto, provvedendo a regolamentare le proprie desiderate, magari opportunamente combinato con altri strumenti quali il testamento oppure la stipula di una polizza assicurativa ecc…
L’aspetto sorprendente del trust pertanto è relativo al fatto che riesce ad offrire tanti “vestiti su misura” quanti se ne vogliono e tutti relativi alle specifiche esigenze del singolo caso, in piena autonomia e con l’unico limite di non andare contro la legge.
Quanti altri contratti ci permettono questi risultati?!?
Significa che, di fronte ad ogni situazione personale/familiare, il cliente ti presenta e il consulente esperto deve essere in grado di mettere in piedi un contratto di trust dotato di un testo di istruzioni che però esprima nel contempo una serie di caratteristiche:
– dapprima, aspetto non sempre facile da raggiungere e meno ancora da descrivere ai non tecnici, vanno ben regolamentati e armonizzati tra loro i rapporti giuridici che permettono di raggiungere gli obiettivi prefissi
– le regole e le istruzioni in quanto rivolte a situazioni future hanno bisogno di essere costruite assieme al cliente che tuttavia va portato per mano con proposte, soluzioni alternative e va messo davanti a ogni possibile evoluzione dei casi della vita. E’ durante questa fase che la preparazione e l’esperienza del consulente fa la differenza e ha modo di essere messa in luce a favore del cliente. Come si può mettere in piedi uno strumento spesso destinato a durare una vita che non contenga errori o non consideri ragionatamente situazioni che l’esperienza e la logica confermano che potrebbero accadere?
– non ultimo il trust, come si dice in gergo, deve “tenere” deve cioè essere in grado di affrontare ogni possibile situazione di aggressione da parte di chicchessia; in particolare deve poter svolgere anche la sua importante funzione, oltre a quelle specifiche per cui viene posto in essere, relativa alla protezione del patrimonio.
Significa, a dirla in breve, che un giudice chiamato come spesso accade per qualsivoglia motivo non deve mai trarre la conclusione che sia nullo, privo di effetto oppure siano revocabili gli atti di conferimento dei beni fin qui effettuati.
In questa malaugurata, ma proprio perché affatto rara, situazione non solo non si raggiungono gli obiettivi che ci si era prefisso di ottenere, ma ci si mette anche in una serie di problemi peggiorando gravemente quelli di partenza.
Avendo la possibilità di analizzare un numero notevole di atti di trust (comunemente chiamati: trust familiare, trust immobiliare, trust di scopo, trust per la protezione del patrimonio, ecc) che mi vengono sottoposti dalle Banche a cui presto la mia consulenza, l’esperienza mi insegna ahimè che gran parte di questi atti presentano motivazioni che rendono il Trust nullo o facilmente aggredibile mediante azione revocatoria: sarebbe stato allora decisamente meglio non averlo fatto!
Se è vero dunque che ogni trust è particolare e costituisce un caso a sé, cerco ora di presentare alcune applicazioni tra le più frequenti e conosciute.
La più attuale riguarda il cosiddetto “trust dopo di noi“ peraltro da pochissimo oggetto di una legge ad hoc che attribuisce una serie di importanti vantaggi fiscali, appannaggio appunto di trust nati per la cura ed l’interesse di soggetti con disabilità.
Per restare nell’ambito della disabilità vanno tenute presenti due altre differenti situazioni: quella del trust istituito con i beni del disabile (magari perché pervenutegli in eredità), piuttosto che il trust istituito dallo stesso Amministratore di Sostegno per garantire, come recita una sentenza del Tribunale di Bologna, “che il suo (leggi: beneficiario disabile) patrimonio sia destinato a suo esclusivo beneficio e per soddisfare le sue esigenze di vita, aspirazioni, istanze per tutta la durata della vita”.
Il trust istituito in sede di separazione normalmente si pone altri obiettivi, tra i quali, ma non solo, quello che viene evidenziato da una sentenza del Tribunale di Milano ove si scrive : “…desidera separare dal proprio (leggi: del separato) patrimonio tale bene per sottrarlo alle proprie vicende personali e successorie e in generale per poterlo segregare a tutti gli effetti al fine di trarre da esso utilità sia direttamente che indirettamente da destinare alla figlia e alla madre finché convivente e per poterlo in seguito trasferire a tempo debito alla medesima figlia“.
Diverso il caso del trust in sostituzione dell’assegno divorzile: sarà lo stesso giudice a disporre che, a definizione dei rapporti economici, il coniuge sia beneficiario irrevocabile di un neocostituito trust nel quale sia stato inserito un immobile a titolo di assegno divorzile in un’unica soluzione.
Il trust per la crisi della coppia va a segregare dal patrimonio del coniuge obbligato un bene o determinati beni al fine di garantire ai figli beneficiari l’assegno di mantenimento.
Fino ad oggi inoltre la tutela della famiglia di fatto, sia etero che omosessuale, veniva bene garantita dalla costituzione di un trust familiare ad hoc; una successiva e approfondita analisi dell’ampiezza sulla recente normativa (Legge Cirinnà) e l’esperienza sul campo metteranno in luce le aree scoperte, come visto in premessa, nelle quali ci potrà certamente venire ancora in aiuto il trust.
In questo caso più che in altri, lo ribadisco, comprendiamo bene come, per mettere le mani su una materia che ha già una normativa che detta regole (o peggio ancora non ce ne erano affatto fino a prima della Cirinnà), serva grande esperienza per non far nascere una struttura destinata non solo a “non risolvere”, ma anzi a creare seri problemi!
Sul fronte dei figli si possono presentare diverse situazioni in cui il trust familiare riesce a dare risultati che non sono spesso raggiungibili utilizzando la vigente normativa.
Si va dal trust costituito a favore del minore, previsto nel caso di premorienza del genitore (magari affetto da malattia incurabile).
Oppure, al contrario, a favore dei propri genitori anziani se viventi.
1°) Caso studio e testimonianza sul Trust familiare.
Altro caso tipico è quello della tutela del figlio “debole”, o affetto da qualche forma di dipendenza o in generale “problematico”: in questi casi gli si vuole garantire quel reddito necessario o i servizi “sostitutivi” necessari , ma volendo nello stesso tempo preservare e garantirsi la protezione del patrimonio di famiglia.
A questo punto mi permetto di condividere a conclusione della mia “breve carrellata” un caso che mi è capitato di affrontare.
Si trattava di una coppia di anziani con due figli, uno dei quali tossicodipendente, proprietari di una abitazione di proprietà e di altre disponibilità liquide.
Tutti questi beni vennero inseriti in trust familiare con la sola eccezione del diritto di usufrutto dell’immobile, trattenuto a favore della coppia.
Le istruzioni cui il trustee, in qualità di gestore del trust doveva attenersi, imponevano l’erogazione di una somma mensile necessaria “per vivere” al figlio tossicodipendente.
Alla morte di entrambi i genitori al trustee era stato fatto carico di erogare a quest’ultimo figlio la sola legittima parte (cioè quella parte di eredità minima obbligatoria per legge), depurata però di quanto già anticipato in vita, proprio per evitare che quanto ricevuto potesse sparire in breve volgere di tempo.
In tal modo, una volta soddisfatto con la legittima parte anche l’altro figlio, rimanevano a disposizione delle somme con le quali poter ancora garantire un “decoroso mantenimento” al figlio tossicodipendente.
2°) Caso studio e testimonianza sul Trust familiare.
Si tratta di una coppia di anziani signori, con un figlio disabile, che avevano necessità di un aiuto per gestire al meglio il loro patrimonio.
Non disponevano di molti beni, solo due immobili di modico valore e qualche risparmio in denaro. Da qualche anno, tuttavia, riscontravano alcune difficoltà nell’amministrarli, avendo sempre più bisogno di aiuto anche per le più semplici incombenze.
I coniugi scartarono l’ipotesi di nominare un amministratore di sostegno, in quanto gli sembrava un sistema di gestione troppo macchinoso, anche per il necessario intervento dell’autorità giudiziaria.
La soluzione più semplice a cui ho pensato è stata quella di affidare l’amministrazione dei beni dei signori ad un “Trust familiare”, sottoponendoli al controllo del loro nipote, nel quale riponevano ampia fiducia.
Il meccanismo del Trust assicura una corretta e controllata gestione dei beni, ad esclusivo beneficio del figlio disabile e degli anziani genitori, e non devono essere seguite procedure complesse.
Risultato: i coniugi non devono più preoccuparsi delle commissioni che non sono più in grado di svolgere e sono tranquilli per il “dopo di loro”, quando il figlio disabile dovrà affrontare la vita da solo.
Silvano maggio – esperto in trust
CASO STUDIO E
TESTIMONONIANZA SUL TRUST FAMILIARE
Altro caso tipico è quello della tutela del figlio “debole”, o affetto da qualche forma di dipendenza o in generale “problematico”: in questi casi gli si vuole garantire quel reddito necessario o i servizi “sostitutivi” necessari , ma volendo nello stesso tempo preservare e garantirsi la protezione del patrimonio di famiglia.
A questo punto mi permetto di condividere a conclusione della mia “breve carrellata” un caso che mi è capitato di affrontare.
Si trattava di una coppia di anziani con due figli, uno dei quali tossicodipendente, proprietari di una abitazione di proprietà e di altre disponibilità liquide.
Tutti questi beni vennero inseriti in trust familiare con la sola eccezione del diritto di usufrutto dell’immobile, trattenuto a favore della coppia.
Le istruzioni cui il trustee, in qualità di gestore del trust doveva attenersi, imponevano l’erogazione di una somma mensile necessaria “per vivere” al figlio tossicodipendente.
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CONTRATTO
Rapporto di fiducia fra il disponente e il trustee
SOGGETTI
Disponente, Guardiano e Beneficiario
BENI
Beni immobili, quote e azioni societarie, conti correnti…
FINALITÀ
- passaggio generazionale
- tutela persone disabili
- amministrare e proteggere il patrimonio
familiare
TESTIMONIANZA
“Un signore voleva destinare una sua spaziosa abitazione di campagna, dotata di ampio cortile e annesso orto, esclusivamente alla preghiera dei fedeli. Il dubbio che lo attanagliava da tempo era costituito dal fatto che, se avesse donato la sua proprietà ad un Ente religioso, una volta che questo fosse stato chiuso (evento non raro oggigiorno) sarebbe stata stravolta la sua volontà. Allora quale soluzione adottare?…”
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TESTIMONIANZA
“Si tratta di un’azienda metalmeccanica gestita da una SRL con soci marito e moglie al 50% cadauno. La coppia ha due figli: uno vi lavora da anni in qualità di dipendente, mentre l’altra esercita l’attività di psicologa fuori regione e non nutre alcun interesse per l’attività di famiglia. Al contrario il figlio ha determinate capacità ed intende sostituire i genitori al momento che passeranno la mano.
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TESTIMONIANZA
“Si trattava di una coppia di anziani con due figli, uno dei quali tossicodipendente, proprietari di una abitazione di proprietà e di altre disponibilità liquide. Tutti questi beni vennero inseriti in trust familiare con la sola eccezione del diritto di usufrutto dell’immobile, trattenuto a favore della coppia. Le istruzioni cui il trustee, in qualità di gestore del trust doveva attenersi…
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