Tutti gli effetti benefici di un Trust postumo. Non se ne parla molto, anzi, se pure se ne afferma l’esistenza, non sempre si capisce di che cosa si tratta e a che cosa possa servire, giusto il fatto che non si riesce fisicamente ad “incontrarlo e a leggerlo” sui libri, nelle riviste specializzate.
In realtà ci sono determinate circostanze in cui diventa non solo utile, ma addirittura provvidenziale.
DI CHE COSA SI TRATTA?
In estrema sintesi significa che un soggetto provvede a nominare attraverso il Testamento un Trustee, cioè un fiduciario, che, alla sua dipartita, provvederà alla costituzione di un Trust.
Per amor di chiarezza, se siamo di fronte al caso in cui l‘eredità consta semplicemente della casa di abitazione e qualche risparmio, non serve.
Diverso se i beni da lasciare agli eredi sono particolari, ad esempio un’azienda di famiglia. Ma spesso, in questo caso, l’imprenditore avanti negli anni non se la sente di affidarsi (e fidarsi) fin da subito ad un Trust.
Grazie al Trust Testamentario può ottenere lo stesso risultato, bypassando il problema emotivo: è sufficiente che nomini attraverso il testamento un Trustee che, alla sua morte, costituirà in sua vece il Trust destinato a contenere l’azienda e quant’altro, dotandolo di un Programma, in questo caso, completo anche delle clausole relative al passaggio generazionale.
Più opportuno sarebbe, avendone tempo e modo, spiegare al soggetto reticente, perché convinto che la stipula di un Trust in vita lo esautori del ruolo di imprenditore, che, al contrario, un Trust fatto in vita lo consolida in questo ruolo e in più gli offre altri importanti vantaggi: per esempio, se alle sue spalle ha un Trustee cui è stato affidato anche il compito di provvedere ai suoi personali bisogni finché in vita (e magari anche quelli della moglie), si troverà a poter contare su un risultato certo e rassicurante, anche in vecchiaia avanzata, che, lasciato agli eredi, non è necessariamente scontato.
A CHE COSA SERVE?
Affermavo che vi sono circostanze in cui il Trust testamentario è l’unico strumento giuridico praticabile, addirittura provvidenziale. Circostanze più frequenti di quanto si pensi.
Proviamo ad immaginare che il soggetto non abbia steso testamento, (situazione da noi quasi normale, rispetto agli altri paesi europei) e che la questione successione si trascini senza rimedio fino al momento in cui il tempo a disposizione è ridotto al minimo.
Può succedere. Succede molto spesso. L’ideale sarebbe avere a disposizione il tempo necessario, mediamente non meno di due/tre mesi, per “costruire” un buon Trust.
Per la verità, molti disinvolti professionisti lo stendono alla velocità della luce; ma uno strumento così personale, investito del compito di regolamentare le molteplici esigenze di una persona e della sua compagine famigliare, presente e futura, con un insieme di beni diversi da gestire in un arco temporale anche lungo, ha bisogno di tempo, almeno quello necessario per le tante domande che un professionista preparato ha il dovere di porre. Senza contare i tempi di risposta del suo cliente.
IL CASO
Alla Signora Antonia sono stati pronosticati pochi mesi di vita e non è nelle condizioni di affrontare l’analisi necessaria per la stesura di un Trust. I suoi beni sono costituiti dalla quota di maggioranza in una società a responsabilità limitata (SRL) immobiliare, una serie di immobili personali e valori mobiliari. La Signora è vedova con una nipote.
Il fratello della Signora, che per semplicità chiameremo Antonio, è molto affezionato a lei e alla nipote ed è considerato persona della massima fiducia.
Il Consulente Finanziario della Signora, che ha il merito di averla più volte sollecitata a pensare al “dopo” e che gode della sua completa fiducia, si affretta a proporle un Trust Testamentario e la affida ad un professionista con cui collabora da anni: costui è iscritto al Registro dei Professionisti Accreditati presso l’ “Associazione Il Trust in Italia”.
Il notaio della Signora Antonia, per amore di verità, tra le soluzioni considerate aveva incluso l’idea di nominare un Esecutore Testamentario; costui, in base alle norme del Codice Civile, prende il posto dell’erede nel curare l’esecuzione di tutte le clausole del Testamento. In particolare, ha il compito di amministrare la massa ereditaria prendendo possesso dei beni e per legge deve portare a compimento la sua funzione nell’arco di un anno (prorogabile al massimo a due anni); inoltre a fronte di determinate decisioni deve munirsi dell’autorizzazione del Giudice.
Una scelta, in questo caso, tra un Trust Testamentario da una parte e un Testamento con Esecutore Testamentario dall’altra. Proviamo a fare qualche riflessione.
Il limite di 1 o 2 anni con beni così complessi è di non poco rilievo.
Il Trustee non ha vincoli temporali stringenti, oltre a godere di assoluta libertà, ad esempio, nel decidere chi e quando nominare Amministratore della SRL Immobiliare, ma ancor più nel seguirne l’operato. Cosa difficile per un Esecutore Testamentario che per decisioni “importanti” deve far riferimento al Giudice. Non è infatti facile o conveniente, ad esempio, realizzare liquidità mediante la cessione della quota della SRL, meno che meno in tempi ristretti. Lo stesso si può dire per gli immobili personali della Signora Antonia…
SOLUZIONE
La più semplice e, come spesso accade, la più efficace, nonostante la non agevole situazione di partenza. Eccola. Un Testamento olografo, nel quale la Signora Antonia lascia fiduciariamente tutti i suoi averi al fratello, in qualità di Trustee di un Trust che lui stesso costituirà dopo la morte di Antonia, avente come Beneficiario la nipote della donna.
La Signora Antonia nel suo testamento afferma che al fratello sono state fornite tutte le indicazioni necessarie per la stesura del Trust. Il tutto in una pagina scritta a mano dalla Signora Antonia, con a margine l’accettazione dell’incarico da parte del fratello.
Davvero operazione assai semplice che si adatta bene alla situazione di estrema difficoltà della Signora Antonia, ai tempi necessari per gestirla nel migliore dei modi proteggendo il valore del suo patrimonio e salvaguardando gli interessi della nipote.
P.S. La signora è deceduta 20 giorni dopo aver steso il testamento.